Comunità energetiche rinnovabili, come accedere al 110%

primo piano - 19 Mar 2021

L’Agenzia fornisce chiarimenti relativi all’accesso al superbonus per le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o per i condomìni che aderiscono alle “configurazioni” (articolo 42-bis del Dl n. 162/2019 – il “Milleproroghe 2020”).

La risoluzione in questione, inoltre, fornisce anche indicazioni dettagliate circa gli aspetti fiscali delle somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (Gse) ai condomìni, composti solo da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che aderiscono a tali configurazioni.

Cos’è una comunità energetica rinnovabile (o “configurazione”) 

Si tratta di un insieme di persone fisiche che condividono lo scambio di energia pulita tramite l’installazione, ad esempio, di impianti fotovoltaici con accumulo.

Può trattarsi di un condominio, i cui singoli condomini deliberano di accedere alla comunità, oppure può trattarsi di una singola abitazione dove i proprietari aderiscono alla c.d. configurazione ex art. 42bis, DL 162/2019.

In questi casi, trattandosi di impianti fotovoltaici, le spese sostenute per le installazioni possono, come ormai risaputo, ai sensi dell’art. 119, DL 34/2020, accedere al superbonus, la maxi detrazione del 110%. Qualora non ricorrano i requisiti di accesso al superbonus si conserva comunque l’accesso alla detrazione del 50%.

Il contenuto della Risoluzione 18 del 12 marzo 2021 

La risoluzione in questione affronta due argomenti di base:

  • la possibilità di accesso e la tipologia di detrazione spettante;
  • la tassazione degli incentivi corrisposti dal GSE agli aderenti alle “configurazioni”.

In riferimento al primo punto, l’Agenzia conferma che per gli impianti a fonte rinnovabile, gestiti da soggetti che aderiscono alle “configurazioni”, la detrazione prevista dall’art. 16-bis, co. 1, lett. h), Tuir, si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro.

La detrazione spettante è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e nella misura del 50% per le spese sostenute per interventi relativi alla realizzazione, su singole unità immobiliari e su parti comuni, di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Fra gli interventi agevolabili, il documento di prassi richiama anche l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. 

La conditio sine qua non per fruire della detrazione, in questo caso, è che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dei componenti della stessa configurazione, la cui attività non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.

Successivamente l’art. 119 DL 34/2020, ha innalzato la detrazione dal 50% al 110%, garantendo di fatto l’accesso al superbonus per i lavori di installazione degli impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni.

La detrazione si applica per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Le caratteristiche del superbonus 

La norma relativa al superbonus detta tuttavia parametri differenti per l’accesso al 110%.

In questi casi, infatti, la maxi detrazione spetta su un ammontare delle spese non superiore a 48mila euro e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.

La maxi-detrazione è subordinata alla condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” e spetta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Gli incentivi corrisposti da GSE spa 

In relazione al secondo punto l’Agenzia evidenzia che l’articolo 42-bis del Milleproroghe 2020 non disciplina la forma giuridica che devono assumere le configurazioni sperimentali, bensì prevede semplicemente le condizioni alle quali sono subordinate le predette configurazioni ai fini dell’applicazione del medesimo articolo 42-bis.

Nello specifico, sono stabilite le condizioni e i requisiti per i consumatori di energia elettrica che vogliono divenire “autoconsumatori” di energia rinnovabile e che agiscono collettivamente.

I soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dal 29 febbraio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto Milleproroghe ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva Ue citata. Il termine di recepimento della direttiva è il 30 giugno 2021. 

Nel caso dell’autoconsumo collettivo in presenza di condominio, il punto di riferimento è il condominio stesso, che agisce nella persona dell’amministratore o di un suo rappresentante.

In questo caso, le somme corrisposte dal Gse al condominio saranno poi attribuite a ciascun condomino, in base ai criteri stabiliti dalle delibere assembleari.

Autrice: Matilde Fiammelli
Fonte: Fiscoetasse.it