In vigore le nuove regole per la revisione auto

primo piano - 28 Mag 2018

Dal 20 maggio 2018 la revisione auto è cambiata e comprende molte novità che l’Europa ha stabilito con la direttiva europea 2014/45 UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, recepita dal Decreto del 19 maggio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra le novità principali:
– l’istituzione del “Certificato di revisione” che conterrà i dati rilevati in sede di controllo, compreso la cifra puntuale del chilometraggio;
– la definizione del ruolo di “Ispettore”, che andrà a sostituire l’attuale responsabile tecnico (RT); – la registrazione della percorrenza del veicolo, e quindi il chilometraggio percorso, diventa un obbligo di legge che dovrebbe ridurre le frodi che sono ancora molto frequenti nella vendita delle auto usate.

Il “Certificato di Revisione” è il “verbale di controllo tecnico rilasciato da un centro di controllo contente i risultati del controllo tecnico”. Si tratta di un documento rilasciato dal centro di revisioni nel quale vengono riportati alcuni dati minimi (riportati nell’Allegato II al D.M. 19 maggio 2017), ma soprattutto le eventuali carenze e difetti tecnici di non conformità riscontrati durante un controllo tecnico, che dovranno essere inoltre chiaramente comunicate all’utente.

A decorrere dal 20 maggio 2018 e non oltre il 20 maggio 2021, i centri di controllo dovranno comunicare, per via elettronica, al Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione le informazioni contenute nei certificati di revisione da essi rilasciati e, contestualmente, l’invio dell’esito della revisione al CED.

Le informazioni predette dovranno essere conservate dal CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione, per un periodo di almeno quarantotto mesi (art. 8, comma 4, D.M. 19 maggio 2017).

Durante la revisione deve essere effettuato il controllo e la lettura del contachilometri; tale dato dovrà essere messo a disposizione degli ispettori per via elettronica (art. 8, comma 5, D.M. 19 maggio 2017). All’art. 12 del D.M. 19 maggio 2017 viene delineato il ruolo di “Ispettore” che andrà a sostituire l’attuale figura del Responsabile Tecnico (RT). La nuova figura dovrà rispondere a criteri di formazione ed esperienza superiori agli attuali RT e dovrà avere conoscenze teoriche di meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, materiali e lavorazione dei materiali, elettrotecnica.

I requisiti minimi di competenza e formazione vengono elencati nell’Allegato IV del D.M. 19 maggio 2017. I controlli tecnici vengono effettuati:
– presso i centri di controllo pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale per la motorizzazione (artt. 3,. Comma 1, lett. p) e 12, comma 1);
– presso i centri di controllo privati, da ispettori autorizzati e abilitati, che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione di cui all’Allegato IV del D.M. 19 maggio 2017.

La supervisione dei centri di controllo è effettuata dall’Organismo di supervisione, che sono le articolazioni periferiche Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale (art. 14).

Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici devono essere conformi ai requisiti tecnici minimi di cui al punto I dell’Allegato III al presente decreto, nonchè ai requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 11, D.M. 19 maggio 2017).

Gli impianti e le apparecchiature utilizzate per l’effettuazione della revisione, non conformi a quanto previsto sopra, possono essere utilizzate fino alla emanazione di nuove disposizioni dell’autorità competente, da adottarsi entro il 20 maggio 2023 (art. 16, comma 2, D.M. 19 maggio 2017).

Nessun cambiamento per ciò che riguarda la frequenza delle ispezioni. Secondo quanto riportato nel comma 3 dell’articolo 80 del Codice della Strada, la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

In ogni caso per la data e ila frequenza dei controlli si veda l’art. 5 del D.M. 19 maggio 2017.