Alcuni chiarimenti fiscali sulle associazioni e le società sportive dilettantistiche
primo piano - 10 Set 2018
Con la circolare n 18/E del 1° agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro riepilogativo delle questioni di carattere fiscale, che sono state approfondite nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e che interessano le associazioni e le società sportive dilettantistiche, anche a seguito dell’approvazione del Codice del Terzo settore (CTS ) (D.Lgs. n. 117/2017) e del D.Lgs. n. 112/2017, contenente la disciplina dell’impresa sociale.
1) Viene. Innanzitutto, fornita una risposta ad alcuni profili riguardanti l’ applicazione del regime fiscale recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro (Punto 3).
Vengono, inoltre, affrontate, – in risposta ad ulteriori specifici quesiti – alcune questioni concernenti l’applicazione, in favore delle medesime associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, del beneficio fiscale previsto dall’articolo148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativo all’esclusione da imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci e di altre categorie di soggetti normativamente individuati (Punto 4).
Al successivo Punto 5 vengono precisati gli effetti della riforma del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) sull’applicabilità del regime fiscale di cui alla L. n. 398/1881 e dell’agevolazione di cui all’art. 148, comma 3 del TUIR. Ai Punti 6 e 7 vengono fornite risposte a precisi quesiti su questioni connesse all’applicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 (Punto 6) e su questioni connesse all’applicazione dell’art. 148, comma 3, del TUIR (Punto 7).
2) al Punto 8, viene, infine, fornito un indirizzo in relazione alla previsione agevolativa in materia di imposta di bollo per taluni organismi sportivi.
L’esenzione, in modo assoluto, dal pagamento dell’imposta di bollo, a favore delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, è prevista dall’articolo 27-bis, contenuto nella Tabella, allegato B, al DPR n. 642 del 1972, che testualmente recita “Atti, documenti, istanze, contratti nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.
Tale articolo, precisa l’Agenzia, ha avuto nel tempo diverse formulazioni, ma l’esenzione, anche se originariamente riguardante gli “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”, è tuttora in vigore per gli atti e documenti ivi indicati.
Due sono le soluzioni interpretative fornite dall’Agenzia:
– Nel concetto di ” atti, documenti (…) richiesti dalle Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI” rientrano le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione, in quanto – trattandosi, evidentemente, di documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi – il loro rilascio viene ” richiesto” dalle ” Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.
– Nella definizione generica di ” federazioni sportive” rientrano sia le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) che le Discipline Sportive Associate (DSA). A testimonianza di ciò, gli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 242 del 1999 (in tema di riordino del CONI) disciplinano unitariamente sia le Federazioni Sportive Nazionali che le Discipline Sportive Associate.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si deve ritenere che il legislatore, estendendo l’esenzione dell’articolo 27-bis anche alle “federazioni sportive ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”, abbia voluto sollevare le federazioni sportive, comprese le Discipline Sportive Associate, e gli Enti di Promozione Sportiva dall’onere di corrispondere l’imposta di bollo sia sui documenti prodotti dagli stessi che su quelli richiesti.
Dunque, tutti i documenti, comprese le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle Federazioni sportive (Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate) e dagli Enti di Promozione Sportiva, rientrano tra gli atti che godono della esenzione da imposta di bollo di cui al più volte citato articolo 27-bis.
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Fonte: Ateneoweb.com