Ape Sociale-anticipo pensionistico

Previdenza - 7 Mar 2022

Per il 2022 stessi requisiti di accesso, ma si allarga la lista delle mansioni gravose; per i disoccupati non viene più previsto il trimestre di inoccupazione prima di accedere all’Ape; si riduce il requisito contributivo da 36 a 32 anni per edili e ceramisti.

Per accedere all’APe Social sono richiesti:

  • 63 anni e 30 anni di contributi (36 anni per i lavoratori addetti ad attività gravose);
  • per le donne  il requisito contributivo di 30 anni (o 36 nel caso di lavoratrici addette ad attività gravose) è ridotto di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 24 mesi.

Per gli appartenenti al comparto Scuola e AFAM le finestre mobili sono rispettivamente il 1° settembre/1° novembre con requisiti maturati entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Il cumulo dei periodi assicurativi è consentito solo tra Gestione Separata, Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, forme esclusive e sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Ai fini del conseguimento del beneficio gli interessati devono produrre un’istanza volta alla verifica delle condizioni per accedere all’APE sociale e la domanda di accesso alla prestazione. L’istanza di verifica, a seguito dell’intervento di cui alla Legge 178/2020, va proposta all’Inps entro tre finestre temporali che per il 2022 risultano fissate: al 31 marzo 2022 (istanza tempestiva); tra il 1° aprile 2022 ed il 15 luglio 2022 (istanza intermedia) oppure tra il 16 Luglio 2022 ed il 30 Novembre 2022 (istanza tardiva).

Possono accedere al trattamento in parola i soggetti che, oltre ad essere iscritti ad una delle indicate forme di previdenza, abbiano cessato l’attività lavorativa, risultino residenti in Italia, non siano titolari di alcun trattamento pensionistico diretto ed abbiano compiuto almeno 63 anni di età. Oltre alle indicate condizioni gli interessati devono riconoscersi in uno dei seguenti quattro profili di tutela:

  1. A) Disoccupati
    Siano in possesso di almeno 30 anni di contribuzione e si trovino in stato di disoccupazionea seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex 7 della legge 604/1966 a seguito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

Dal 1° gennaio 2018 la legge 205/2017 ha incluso anche i lavoratori la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Inoltre è necessario avere concluso da almeno tre mesi il godimento dell’intera prestazione previdenziale di disoccupazione spettante (es. la Naspi).

  1. B) Caregivers 

Siano in possesso di almeno 30 anni di contribuzione e, al momento della richiesta, assistere da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dal 1° gennaio 2018 la legge 205/2017 ha incluso anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

  1. C) Invalidi

Siano in possesso di almeno 30 anni di contribuzione ed essere stati riconosciuti invalidi civili di grado almeno pari al 74 per cento.

  1. D) Lavori cd. Gravosi
    Siano lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di contribuzione e, alla data di presentazione della domanda di accesso all’Ape sociale, abbiano svolto una o più delle professioni cd. gravose elencate nella tavola sottostante (si veda qui per un riepilogo puntuale)  per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci.

Il requisito contributivo

Inoltre per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l’accesso all’APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna); per quanto concerne l’accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell’agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale dell’anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all’anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente.

L’entità del sussidio
Il sussidio consiste in un assegno di accompagnamento sino alla pensione di vecchiaia erogato direttamente dall’Inps per 12 mesi all’anno il cui valore è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all’indennità stessa. Il sussidio non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi non rivalutabili annualmente.