Approvato il decreto legge sui patronati

primo piano - 30 Mar 2019

Arrivano regole meno stringenti per l’autorizzazione dei patronati. L’attuale normativa prevede che devono realizzare «per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento in una quota percentuale accertata in via definitiva dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali inferiore allo 0,75 per cento del totale». La soglia precedente che è stata abolita era di una quota «inferiore all’1,5 per cento».

L’articolo 9-bis interviene sulla disciplina in materia di istituti di patronato, modificando taluni limiti da cui dipende la costituzione o lo scioglimento degli istituti medesimi. In particolare, intervenendo sulla L. 152/2001, l’articolo in esame dispone che possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che, tra l’altro, abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell’ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri (in luogo degli otto precedentemente previsti).

Inoltre, si prevede che l’istituto di patronato venga sciolto e sia nominato un liquidatore nei casi, tra gli altri, in cui l’istituto: abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento, sia in Italia sia all’estero (ex art. 13, c. 7, lett. b) della L. 152/2001), in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore allo 0,75% del totale (in luogo dell’1,5% precedentemente previsto); non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno quattro Stati stranieri (in luogo degli otto precedentemente previsti), con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.