Assegno ordinario di invalidità: novità e documenti
Previdenza - 11 Mar 2015
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
A CHI SPETTA
Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori: dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
REQUISITI
Per ottenere l’assegno sono richiesti i seguenti requisiti:
• riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
• almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
LA DOMANDA
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
• web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
• telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
• patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3).
QUANDO SPETTA
L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.
È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale. Può essere confermato su domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione. L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:
• misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema; contributivo);
• contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.
Trasformazione automatica dell’assegno ordinario di invalidità a pensione di vecchiaia
(art. 1 della legge n. 222 del 1984)
Il diritto alla trasformazione decorre dal primo giorno successivo al compimento del requisito dell’età stabilito per il pensionamento di vecchiaia del titolare dell’assegno ordinario di invalidità . Viene trasformato automaticamente da assegno di invalidità a pensione di vecchiaia, senza dover presentare alcuna domanda. Sarà l’ente previdenziale a dover verificare l’esistenza anche del requisito contributivo e, in caso di accertamento positivo, a provvedere alla trasformazione dell’assegno, a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro da dipendente. Per la trasformazione dell’assegno ordinario d’invalidità in pensione di vecchiaia sono utili anche in periodi di godimento dell’assegno durante i quali non si prestata attività lavorativa, ma solo ai fini del diritto, non sono invece, utili a determinare la misura della pensione. In ogni caso la pensione di vecchiaia non può risultare di importo inferiore all’assegno ordinario di invalidità in godimento al compimento dell’età pensionabile.
DOCUMENTI PER LA DOMANDA
Per presentare la domanda ASSEGNO ORDINARIO INVALIDITÀ tramite il Patronato , che per legge offre assistenza gratuita. È necessario fornire i seguenti dati, servendosi dei moduli presenti presso le sedi del patronato:
1. Modello domanda pensione AP59_INV1
2. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’
3. MOD RED (i modelli reddituali per accertare il diritto all’integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all’assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari);
4. DELEGA PATRONATO
5. L’AUTOCERTIFICAZIONE, (in sostituzione dei certificati anagrafici);
6. ULTIMA dichiarazione dei redditi o modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro;
7. le attestazioni di pagamento, relative all’ultimo anno, se l’ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari;
8. certificazione medica inviata on-line (mod. SS3).
IL PAGAMENTO
La pensione può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza:
con accredito su conto corrente postale o bancario (CODICE IBAN);
con accredito sul libretto di risparmio nominativo;
Dati da chiedere sempre:
1. Data matrimonio e luogo se coniugato
2. Numero di telefono
3. Servizio militare se svolto
4. Dichiarazione dei redditi
5. Altri eventuali redditi e se ha svolto Lavoro all’estero
6. Fotocopia documento identità valido
7. Altre pensioni (estere o altri enti)
8. Redditi eventuale coniuge e dati familiari se a carico
Autocertificazione da fare solo per pensioni con stati esteri:
1. certificato matrimonio se coniugato
2. certificato nascita
3. certificato cittadinanza
4. stato di famiglia
5. certificato di residenza