Assicurazione professionale: coperta l’attività di studio
Mondo UCI, primo piano - 29 Set 2017
Importante sentenza della Corte di Cassazione n. 22339 2017 ha statuito che i danni causati al cliente dall’attività del commercialista anche non connessi alla sua attività professionale ma all’operato dei suoi collaboratori rientrano nella competenza della societa assicuratrice. Non solo: la coperatura deve essere riconosciuta anche nel caso il responsabile non possa essere indicato e quindi non si possa verificare il suo inserimento nella polizza.
Il caso riguardava il mancato ritiro (o lo smarrimento) di una raccomandata indirizzata a un cliente domiciliato in studio, nella quale si comunicava la cessione di un debito della società a un altro soggetto. La società aveva citato il commercialista perché aveva dovuto pagare tale debito a entrambi i creditori. Il commercialista si opponeva al rimborso, chiedendo a sua volta l’applicazione della polizza assicurativa.
Il tribunale rigettava l’istanza della società mentre per la Corte di appello la polizza assicurativa non poteva essere applicata perché copriva l’attività del professionista e di alcuni collaboratori indicati espressamente, ma non poteva verificare il nominativo del responsabile.
La Cassazione invece ha dato ragione al professionista che di fatto si era assunto in prima persona la responsabilità dell’accaduto per la propria scarsa diligenza nell’organizzazione dello studio.
La Cassazione afferma che per l’operatività della polizza di assicurazione professionale non è importante che il danno sia stato causato direttamente dal professionista o da un suo specifico delegato, ma è sufficiente una responsabilità indiretta , di gestione organizzativa. Infatti la previsione di ampliamento della copertura anche ai collaboratori è proprio indirizzata ad ampliare il numero dei soggetti di cui l’assicurazione deve rispondere e non va limitata ai soggetti specificamente indicati.