Aumentano le pensioni di invalidità, l’INPS dà il via all’incremento al milione
Previdenza - 25 Set 2020
Con la circolare n. 107 del 23 settembre 2020, l’INPS annuncia l’aumento delle pensioni di invalidità e dà il via all’incremento al milione: dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020
A CHI SPETTA
Invalidi civili totali
Si tratta di titolari di prestazioni assistenziali per invalidità civile totale, cecità assoluta, sordità, con almeno 18 anni di età. In questo caso, dal 20 luglio 2020, è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.
Pensioni di inabilità
I titolari di pensione di inabilità in base all’articolo 2 della legge n. 222/1984, di età superiore a 18 anni, hanno diritto alla maggiorazione su domanda. In questo caso, l’incremento al milione può arrivare al massimo a garantire un mensile di 516,46 euro al mese. I titolari di trattamenti previdenziali ai sensi della legge 222/1984, che hanno quindi versato contributi INPS, dovranno invece presentare apposita domanda. Le modalità di invio restano quelle canoniche.
Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Nel caso di invio della richiesta di accesso all’incremento entro il 9 ottobre 2020, la prestazione aggiuntiva sarà riconosciuta retroattivamente e con decorrenza dal 1° agosto. Sarà tuttavia necessario indicarlo espressamente.
I limiti di reddito Per ottenere la maggiorazione il reddito annuo del richiedente deve risultare inferiore a 8.469,73 euro (valore 2020); per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati bisogna rispettare, oltre al predetto limite di reddito personale, anche un reddito annuo coniugale non superiore a 14.447,42 euro (valore 2020).
Si ricorda che l’importo dell’aumento deve essere determinato in misura tale da non comportare il superamento dei limiti di reddito previsti della concessione del beneficio. Pertanto se i redditi di cui soggetti titolari sono tali che, se applicato per intero l’aumento dovuto, si superano i limiti di reddito previsti per avere diritto all’aumento medesimo, l’importo della maggiorazione sarà determinato dalla differenza tra l’ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità.
Quali redditi non concorrono al calcolo dei requisiti
Ai fini della valutazione del requisito di reddito previsto per l’aumento al milione della pensione di invalidità, concorrono i redditi di qualsiasi natura, assoggettati ad Irpef, tassazione corrente o separata, redditi tassati alla fonte e redditi esenti.
Restano fuori dal calcolo del limite di reddito:
- il reddito della casa di abitazione,
- le pensioni di guerra,
- l’indennità di accompagnamento,
- l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
- i trattamenti di famiglia,
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Scarica la circolare n. 107 del 23 settembre 2020