Bonus 600 euro di marzo in scadenza

primo piano - 27 Mag 2020

Come oramai tutti sanno, per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, il Decreto Legge 34/2020 cd.”Rilancio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio, ha riconfermato diversi tipi di indennità di sostegno al reddito per i lavoratori sia autonomi che dipendenti , includendo anche nuove categorie.

Oltre a ciò, il Decreto ha previsto anche due novità riguardo la possibilità di richiedere tali indennità :

  • si specifica all’art 75 che tutti i bonus INPS concessi a marzo dal Decreto Cura Italia sono cumulabili con l’assegno di invalidità (ma non con altri tipi di pensione);
  • si introduce una scadenza per la richiesta della mensilità di marzo 2020, fissata a 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto Rilancio (avvenuta il 19 maggio 2020).

L’Inps ha ricordato ieri un comunicato sul proprio sito che:

  • i beneficiari di assegno ordinario di invalidità che hanno avuto la domanda respinta a seguito del riesame d’ufficio potranno ricevere il pagamento dell’indennità di marzo;
  • coloro che non abbiano ancora presentato la domanda per l’indennità COVID-19 di marzo, possono richiederla entro il 3 giugno 2020 tramite l’apposito servizio.

Ricordiamo di seguito le principali previsioni sugli importi e i beneficiari dei bonus a seguito del decreto Rilancio:

Bonus aprile
Viene confermata, anche per il mese di aprile l’indennità di 600 euro che è stata erogata a marzo a favore di:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 e purché gli stessi non risultino titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente;
  • lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo) da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo.

ATTENZIONE ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.

Bonus maggio di 1.000 euro alle P.Iva che hanno avuto un calo del reddito del 33%
Per quanto riguarda il mese di maggio, il decreto prevede l’aumento dell’indennità a 1.000 euro a favore di:

  • liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che:
  • siano iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
  • non siano titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
  • abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Si ricorda che i soggetti richiedenti dovranno autocertificare il nuovo requisito all’INPS:

  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
    – iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
    – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
    – che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto 34 2020.
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali , anche in somministrazione che:
    – hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
    – non risultino titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Infine il bonus da 600 euro è stato esteso a categorie di lavoratori non incluse nel “Cura Italia”. L’indennità viene infatti concessa anche per i mesi di aprile e maggio ad ulteriori beneficiari che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, a causa dell’emergenza:

  • lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori occasionali iscritti alla Gestione separata;
  • incaricati di vendite porta a porta iscritti alla Gestione separata.