Bonus colf e badanti: come ed entro quando fare domanda

Previdenza - 10 Giu 2020

Dal 25 maggio 2020 è stata aperta la procedura telematica per richiedere il Bonus da parte dei lavoratori domestici, colf e badanti, previsto dal Decreto Rilancio . Non è definita una data di scadenza per le domande ma le richieste saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse stanziate: sono 460 milioni, sufficienti per 460mila richieste , dato che il bonus per ciascun lavoratore è pari complessivamente a 1000 euro. Ad oggi , 15 giorni dopo l’apertura , le domande arrivate all’INPS sono circa 160mila. Siamo quindi a più di un terzo del totale erogabile. Vediamo di seguito le modalità per la domanda e i requisiti.

COME INVIARE LA RICHIESTA
La richiesta va inviata in forma telematica all’INPS sul sito www.inps.it . E’ necessario autenticarsi con una delle seguenti credenziali personali:

  • PIN INPS
  • SPID
  • CIE (Carta d’identità elettronica)
  • CNS (Carta nazionale dei servizi)

Per chi non le avesse le modalità piu semplici per ottenerle sono:

  • richiedere il PIN INPS semplificato sul sito INPS/Prestazioni e servizi/Richiesta PIN oppure chiamando il numero verde del Contact Center 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);
  • richiedere lo SPID presso gli uffici postali

All’interno dell’area riservata è disponibile un manuale di istruzioni per la compilazione della domanda. Per chi non ha accesso ad internet è possibile anche fare richiesta gratuitamente attraverso gli istituti di patronato.

REQUISITI PER IL BONUS LAVORATORI DOMESTICI

L’indennità viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’indennità spetta per i mesi di aprile e maggio e per un importo pari a 500 euro per ciascun mese , erogato in una unica soluzione di mille euro.

I lavoratori domestici sono coloro i quali prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby-sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc. Rientrano in questa categoria anche coloro che lavorano presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.

A CHI NON SPETTA

  • al lavoratore domestico che convive con il datore di lavoro
  • ai percettori del reddito di emergenza
  • ai percettori del reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare di 500 euro,
  • ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, il cui ammontare sia inferiore alla somma di 500 euro, in luogo del versamento dell’indennità in oggetto, si procederà ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino al raggiungimento di tale importo e per le due mensilità di aprile e maggio 2020.
  • ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 222/1984 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico
  • ai soggetti di cui all’articolo 103 del Decreto Rilancio interessati dalle misure di emersione dei rapporti di lavoro

QUANDO NON SI PUO’ CUMULARE

L’indennità per lavoratori domestici non è cumulabile con le seguenti indennità:

  • Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
  • Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
  • Indennità lavoratori del settore agricolo
  • Indennità lavoratori dello spettacolo
  • non è cumulabile con la NASPI
  • Nuove indennità (previste all’art 84 del Decreto Rilancio) per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19