Bonus locazioni, raddoppia il credito d’imposta

Emergenza Coronavirus, primo piano - 14 Lug 2021

Bonus locazioni, raddoppia il credito d’imposta. Dal 20% e 10% stabiliti rispettivamente per i canoni di locazione e nei casi di affitto d’azienda, ora si passa al 40% e 20%. Sono gli effetti delle modifiche introdotte in commissione bilancio della camera al dl sostegni bis (73 del 2021). Il raddoppio è da intendere con riferimento alla nativa norma contenuta nel decreto rilancio (articolo 28 del dl 34/2020).

Le principali novità

  • Nel dl 73 è stato introdotto il comma 2-bis all’articolo 4 che concede alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel 2019 un credito d’imposta per i canoni di locazione corrisposti nei mesi da gennaio a maggio 2021. La norma di fatto è un clone parziale di quella disciplinata all’articolo 28 comma 3-bis del dl 34/2020 che inizialmente non aveva trovato spazio nella riproposizione (revisionata) del tax credit 2021 prevista all’articolo 4 del dl 73/2021.
  • La versione contenuta nel sostegni bis, oltre alle percentuali maggiorate del credito, presenta infatti rilevanti differenze dal punto di vista dei requisiti oggettivi e soggettivi. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, il credito d’imposta ora spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
  • Va ricordato che la struttura della disposizione ex articolo 28 del dl 34/2020 prevedeva invece un monitoraggio della contrazione del fatturato “mese su mese” e si doveva raggiungere almeno una percentuale di riduzione almeno pari al 50% nelle le mensilità stabilite (2020 rispetto al 2019). A cambiare però sono anche i requisiti soggettivi. Ora l’accesso al tax credit è aperto ai dettaglianti con ricavi 2019 superiori a 15 milioni rispetto ai 5 milioni della versione ex articolo 28 comma 3-bis del dl 34/2020. Sebbene possa sembrare una «deminutio», in realtà va considerato che i dettaglianti con ricavi 2019 fino a 15 milioni, nel rispetto degli altri requisiti, rientrano nel nuovo credito d’imposta «generale» per le locazioni. Si tratta del credito disciplinato all’articolo 4 comma 1 del decreto sostegni bis (dl 73/2021) che concede, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta pari al 60% dei canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
  • Va segnalato che esattamente come previsto anche nel comma 2 dell’articolo 28 del dl rilancio, la percentuale del credito d’imposta sopra indicata diventa del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Start-up 2019 senza requisiti
Le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio che hanno iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019 hanno diritto al credito d’imposta anche in assenza del requisito della contrazione del fatturato. La disposizione vale sia per la norma “ad hoc” per i dettaglianti sia per quella di carattere generale. Il bonus è aiuto di Stato. Va specificato che anche questo tax credit rientra nei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19.

Fonte: Italiaoggi.it