Cassa integrazione PMI dell’indotto di grandi aziende in crisi: le istruzioni

Lavoro - 8 Mag 2024

Il Governo aveva approvato il 31 gennaio 2024 un nuovo decreto legge per la tutela delle piccole e medie imprese dell”indotto di grandi aziende in stato di insolvenza e sottoposte ad amministrazione straordinaria. Il decreto legge prevede in particolare misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle aziende coinvolte dalle difficolta dei grandi committenti come contributi a fondo perduto, accesso al Fondo di Garanzia , integrazione al reddito dei dipendenti, tassi di interesse agevolati. Il provvedimento, dl 9-2024 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2 febbraio 2024. Qui il testo

Nel corso della conversione in legge del decreto 4 2024 in legge 28 del 15 marzo 2024 recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» , il decreto 9 è stato abrogato e le norme sono confluite nella legge di conversione, facendo salvi gli effetti già intervenuti .

Con la circolare 62 del 6 maggio 2024 INPS fornisce tutte le istruzioni per fruire delle agevolazioni .

Vediamo di seguito le misure principali.

Sostegno finanziario a PMI coinvolte nella crisi di grandi imprese strategiche
Nella legge di conversione 8 2024 sono previste diverse forme di sostegno finanziario , tra cui :

accesso al Fondo di Garanzia legge 662/1996 per le imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito e che abbiano prodotto negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta, almeno il 70 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure straordinarie. Tale garanzia sarà concessa a titolo gratuito, senza valutazione, fino alla misura:
dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria del primo livello, nel caso di riassicurazione.
contributi a fondo perduto finalizzati ad abbattere del 50% il tasso di interesse, ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato (“de minimis”) e pari al valore complessivo, attualizzato, della differenza tra interessi calcolati nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50 per cento del contrattuale.
possibilità di prededuzione dei crediti vantati dalle imprese o dai cessionari nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.
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PMI indotto aziende strategiche – Integrazione salariale unica “ISU”
E’ prevista l’erogazione di una integrazione al reddito per i lavoratori subordinati di datori di lavoro definita dall’INPS ” ISU “(integrazione salariale unica) che sospendono o riducono l’attività in conseguenza della crisi delle grandi aziende committenti . Il sostegno sarà riconosciuto per il 2024 dall’INPS con relativa contribuzione figurativa, in misura pari a quella prevista dall’articolo 3 del d.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabili fino a 10 .

Anche in questo caso il requisito è costituito da

monocommittenza o
prevalenza sulla gestione della piccola o media impresa,
esercitata dall’impresa in amministrazione straordinaria . Al fine di garantire continuità aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro, le modalità di sospensione sono individuate con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali più rappresentative, da stipularsi presso il Ministero del Lavoro.

Le integrazioni sono incompatibili con i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 148/2015 e con i sostegni al reddito di eventuali fondi bilaterali di solidarietà attivi nel settore.

La circolare INPS precisa che non si tratta di una prestazione soggetta alle limitazioni del D.LGS 148 2015: non è richiesta al comunicazione sindacale nè il versamento della contribuzione addizionale

I sostegni saranno comunque erogati dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e rimborsati dall’INPS oppure erogati direttamente dall’INPS.

Sono stanziati a questo fine 16,7 milioni di euro .

Integrazione salariale: domande e compilazione Uniemens
Nella circolare 62 2024 INPS precisa che:

la sottoscrizione dell’ accordo con le rappresentanze sindacali è propedeutica all’invio delle domande di accesso al trattamento di sostegno al reddito
le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. ma precisa che tale sospensione o riduzione non puo essere anteriore a quello di stipula del medesimo accordo.
Il termine di invio telematico delle domande non riveste carattere decadenziale, tuttavia, è opportuno che la domanda sia trasmessa con la massima tempestività, tramite la piattaforma “OMNIA IS”, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nella home page, alla funzione “cerca”, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
In particolare: dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0

va selezionata la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e successivamente la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

La circolare sottolinea che per l’accesso alla nuova misura nell’istanza deve essere resa una dichiarazione di responsabilità, in cui i datori di lavoro autocertificano la sussistenza del requisito in loro possesso.

Per tutte le domande presentate, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari delegati devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket).

Per la procedura operativa nel “Sistema UNICO” è stato creato il nuovo codice intervento “700”, che definisce il nuovo strumento “Integrazione salariale unica” (ISU) e la nuova causale codice evento “701” – “ISU – Crisi aziende dell’indotto ex art. 2 quinquies DL n. 4/2024”.

In caso di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità,( circolare n. 62/2021 e messaggi n. 2519/2022, n. 2743/2022 e n. 2902/2022).

L’invio dei flussi non è soggetto a termine decadenziale; tuttavia, al fine di assicurare un più celere completamento delle attività connesse al pagamento è opportuno che la trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) avvenga con la massima tempestività.

Ai fini della compilazione delle denunce individuali, deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento di con il codice di nuova istituzione “ISU”, avente il significato di “Integrazione salariale unica”; ai fini della valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati, devono essere seguite le consuete modalità.

Nella circolare sono riportati tutti i dettagli della compilazione.