Congedi parentali all’80%: il punto su a chi spettano 3 mesi
Previdenza - 27 Gen 2025
Nella legge di bilancio 2025 viene evidenziato il rafforzamento dei sostegni alle famiglie con figli con varie misure, sia nuove che già presenti negli anni scorsi. In particolare sono da segnalare:
- la previsione di una sorta di quoziente familiare per le detrazioni fiscali, che favorisce le famiglie;
- la conferma della soglia di fringe benefit più alta per i lavoratori dipendenti con figli (2000 euro invece che 1000);
- la carta per i nuovi nati Bonus nascita da 1000 euro;
- il potenziamento del bonus asilo nido, grazie all’esclusione degli importi dell’assegno unico dal calcolo dell’ISEE.
Due ulteriori novità riguardano:
- lo sgravio contributivo totale per le lavoratrici con figli che si amplia alle lavoratrici autonome;
- l’indennità maggiorata all’80% per un terzo mese oltre ai due già previsti, nei congedi parentali facoltativi.
Indennità congedo parentale le regole 2024
La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) aveva previsto l’aumento dell’importo dell’ indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino. Nello specifico l’indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile) è stata portata:
- all’80% per due mesi nel 2024;
- all’80% per un mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dal 2025.
La novità 2024 è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano i periodi di congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023. Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps aveva fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato. Veniva precisato che l’indennità maggiorata spetta alternativamente a entrambi i genitori.
Congedo parentale 2025: terzo mese indennizzato all’80
Come detto la legge di bilancio continua il rafforzamento dei congedi parentali, con l’introduzione di:
- aumento al 80% anche del secondo mese di congedo che avrebbe dovuto passare al 60% secondo le norme in vigore e di un terzo mese , sempre indennizzato all’80% dello stipendio, che si aggiunge ai due già previsti.
Questo beneficio secondo il testo entrato in consiglio non sarà temporaneo ma diventerà strutturale. Si conferma che potrà essere fruito da entrambi i genitori, sempre entro i sei anni di vita del figlio o entro sei anni dall’adozione o affidamento, purché terminino il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024. Restano invariati i restanti mesi di congedo, indennizzati al 30% ( per un massimo di 10 complessivamente).
Si attendono ancora le istruzioni dettagliate INPS per l’applicazione da parte dei datori di lavoro.
A chi spettano 3 mesi di congedo all’80%
Come detto la nuova misura è valida per chi completa il periodo di maternità o paternità obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024, quindi dal 2025. Vediamo come si applicano le regole sul congedo indennizzato a seguito dell’evoluzione normativa:
- Prima del 2023: Solo 9 mesi retribuiti al 30%, da utilizzare entro i 12 anni del figlio.
- 2023: Introdotto 1 mese retribuito all’80%, utilizzabile entro i 6 anni del figlio, oltre agli 8 mesi al 30%.
- 2024: I mesi all’80% diventano 2, utilizzabili fino ai 6 anni del figlio, con gli altri 7 mesi al 30%.
- 2025: Si arriva a 3 mesi retribuiti all’80%, più 6 mesi al 30%, entro i 12 anni.
Differenze tra i lavoratori
Le regole variano in base alla data di fine del periodo obbligatorio di maternità/paternità:
- 2022 o precedenti: restano valide solo le vecchie regole (9 mesi al 30%).
- 2023-2024: accesso graduale ai mesi con indennizzo all’80%, fino a 2 mesi nel 2024.
- 2025 e oltre: pieno accesso alle nuove regole con 3 mesi all’80%.