Contributi Artigiani e Commercianti 2021: Inps conferma la proroga

Previdenza - 14 Mag 2021

La proroga della scadenza del 17 maggio al 20 agosto dei versamenti contributivi per artigiani e commercianti è stata annunciata due giorni fa dal Ministro Orlando . L anovità si collega all’emanazione decreto interministeriale che attua l’esonero contributivo 2021 istituito dalla legge di bilancio. Lo sgravio, ricordiamo, è destinato a tutti gli autonomi con reddito 2019 inferiore a 50 mila euro e che hanno subito perdite di fatturato nel 2020 superiori al 33%, oltre che ai sanitari in pensione che hanno svolto incarichi di collaborazione per l’emergenza COVID.

L’inps ha confermato in queste ore con il messaggio n. 1911 del 13. 5.2021 che però non chiarisce espressamente se la proroga riguardi solo i soggetti con i requisiti o tutta la categoria artigiani/ commercianti. Questo il testo:

Con il presente messaggio – a seguito di espresso nullaosta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attesa della pubblicazione del citato decreto interministeriale di cui al sopra indicato comma 21 e vista l’imminente scadenza, fissata al 17 maggio 2021, del pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – si comunica il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021.

In attesa di ulteriori novità , a questo punto forse nella forma definitiva del decreto in Gazzetta, rivediamo le norme ordinarie della contribuzione di artigiani e commercianti in vigore per il 2021.

Artigiani e commercianti le aliquote 2021
L’Inps aveva fornito nella circolare n.17 del 9.2 2021 le aliquote aggiornate e i minimali e massimali di reddito con cui calcolare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2021 da Artigiani e Commercianti iscritti alla Gestione speciale IVS dell’INPS.

Le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 24% 24,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 22,35% 22,44%

Artigiani e commercianti : Minimi contributivi e massimali di reddito 2021
ll contributo per l’anno 2021 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2021 per la quota eccedente il minimale di € 15.953,00 annui in base alle aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.379,00. Per i redditi superiori a € 47.379,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

I contributi minimi calcolati sul reddito “minimale” risultano quindi come segue:

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni € 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità) € 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 3.572,94 (3.565,50 IVS + 7,44 maternità) € 3.587,29 (3.579,85IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni € 319,68 (319,06 IVS + 0,62 maternità) € 320,88 (320,26IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 297,75 (297,13 IVS + 0,62 maternità) € 298,94 (298,32IVS + 0,62 maternità)

Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 78.965,00 (€ 47.379,00 + € 31.586,00). Il contributo di maternità è fissato nella misura di € 0,62 mensili.

Regime contributivo agevolato forfettari
Resta confermato il regime agevolato con la riduzione contributiva del 35%, ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2020 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2021, non abbiano prodotto espressa rinuncia .

Da sottolineare che:

  • i soggetti che hanno intrapreso nel 2020 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2021 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021;
  • i soggetti, che intraprendono una nuova attività nel 2021, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicarlo con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione.

Modalità di versamento contributi artigiani e commercianti 2021
I contributi di norma devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito alle scadenze seguenti:

  • 17 maggio 2021,
  • 20 agosto 2021,
  • 16 novembre 2021 e
  • 16 febbraio 2022.

Vanno versati invece entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021.

Dall’istituto arriva anche una precisazione nel messaggio 1861/2021: ” i dati di dettaglio della contribuzione dovuta nonché i codici INPS (codeline) utili alla compilazione dei modelli “F24”, i modelli “F24” precompilati, le informazioni sull’Associazione di categoria e il relativo importo della quota dovuta per i soggetti interessati, sono disponibili al seguente percorso del sito istituzionale: www.inps.it: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Posizione assicurativa” > “Dati del modello F24”.

Fonte: Fiscoetasse.it