Contributi per servizio di baby-sitting o per l’iscrizione negli asili nido
Fisco, primo piano - 30 Gen 2015
La madre lavoratrice può richiedere, al termine del congedo di maternità, un contributo di 600 euro mensili. Il contributo è utilizzabile alternativamente per pagare le spese dell’asilo nido o quelle sostenute per la babysitter. Le madri lavoratrici interessate possono scaricare qui sotto il PDF con le informazioni per ottenere i contributi per l’asilo nido o i vaucher per la baby sitter, da utilizzare in alternativa al congedo parentale.
LA LEGGE
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013–2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per far fronte agli oneri dei servizi pubblici per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
A CHI SPETTA
> Alle lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
> Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena) che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
> Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
NON SONO AMMESSSE AL BENEFICIO
> Le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250);
> Le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
> Le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
–
Scarica la circolare INPS per ottenere i contributi