Cos’è la collaborazione familiare e a chi si applica
primo piano - 26 Mag 2023
La collaborazione familiare è l’attività lavorativa svolta in forma gratuita e occasionale da familiare entro il terzo grado di parentela ed entro il secondo grado di affinità in collaborazione con un titolare di impresa o lavoro autonomo esclusa dall’obbligo di iscrizione all’INPS e INAIL e di versamento dei relativi contributi e premi assicurativi, in quanto si presume svolta per motivazioni morali e affettive.
Requisiti per le collaborazioni
Per essere considerate tali però tali collaborazioni devono rispettare i seguenti limiti
- 720 ore / 90 giorni l’anno ai fini INPS;
- 10 giorni ai fini INAIL.
Se il familiare lavora in modo stabile e continuo nell’impresa familiare acquisisce la denominazione di coadiuvante con conseguente obbligo contributivo. Il Ministero del Lavoro ha dato indicazioni specifiche nelle note nn. 10478/2013 e 14184/2013
A chi si applica
Con la legge sulle unioni civili 76 2016 anche per le tutele della gestione separata e il regime dell’impresa familiare, le parti delle unioni civili godono gli stessi diritti dei coniugi. Questo non vale invece per le convivenze more uxorio o convivenze di fatto, escluse dalle previsioni precedenti sia in tema di collaborazioni che di impresa familiare.
Riferimenti legislativi
L’articolo 1 comma 20 della Legge 76/2016 l infatti prevede qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa, che contenga la parola “coniuge”, deve intendersi riferita anche a ognuna delle parti dell’unione civile.
La Legge 76/2016 inoltre estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status. Per cui questi:
- non gode dell’esclusione dagli obblighi in caso di collaborazioni occasionali e gratuite;
- non può essere inquadrato quale prestatore di lavoro soggetto a obbligo assicurativo in qualità di coadiutore familiare.