Dal 1 settembre: Green pass scuola e trasporti
Emergenza Coronavirus, primo piano - 10 Ago 2021
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 187 del 6.8 2021 il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 con “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.” Il provvedimento è entrato in vigore il 7 agosto e dovrà essere convertito in legge entro il 6 ottobre 2021. Per una completa sintesi dei contenuti leggi Certificazione verde obbligatoria per scuola , università, trasporti.
Questi in dettaglio gli articoli contenuti nel decreto:
ART.1 (Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle universita’) 6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-bis e’ inserito il seguente: “ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) . Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario e’ considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e’ sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.
ART. 2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-ter, come introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, e’ inserito il seguente: “ART. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) 1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu’ di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta’ dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica
ART. 3 (Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020)
ART. 4 (Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)
ART. 5 (Disposizioni di coordinamento)
ART. 6 (Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)
ART. 7 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)
ART. 8 (Proroga del contingente “Strade sicure”) 1
ART. 10 (Entrata in vigore).