Dal 12 settembre al via le domande per il Bonus carburante autotrasportatori

primo piano - 6 Set 2022

Il Ministero delle Infrastrutture informa che dal 12 settembre e per trenta giorni sarà attiva la piattaforma, predisposta dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, per consentire agli autotrasportatori di presentare richiesta per usufruire del credito di imposta previsto dal governo per mitigare gli effetti economici dell’aumento del prezzo del gasolio a causa della guerra in Ucraina. In data 1 settembre 2022 il Ministero, in collaborazione con l’ADM Agenzia delle Dogane, ha pubblicato il documento n 3 di FAQ relative al credito di imposta gasolio per autotrasportatori.

ATTENZIONE
Il credito d’imposta verrà comunque assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Bonus carburanti autotrasportatori: i requisiti
Ricordiamo che l’art 3 del DL n 50/2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante ha previsto per le imprese:

  • aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
  • esercenti le attività di trasporto
  • un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio:
  • impiegato dai medesimi soggetti;
  • in veicoli di categoria euro 5 o superiore;
  • utilizzati per l’esercizio delle predette attività;
  • al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  • comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Altre specifiche

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  • non applica i limiti sulla compensazione;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base
  • imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.