Dal 13 agosto congedi ampliati, condivisione dei permessi 104

Normativa - 9 Ago 2022

Dal 13 agosto 2022 entrano in vigore le nuove disposizione su congedi parentali e permessi della 104 contenute nel decreto legislativo n. 105-2022. Il decreto reca disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per genitori e prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

COSA PREVEDE IL PROVVEDIMENTO
Il provvedimento prevede il recepimento della direttiva europea 2019/1158, in tema di conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e coloro che devono prestare assistenza a familiari anziani o disabili (cd. caregivers). La direttiva europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12 luglio 2019, prevede misure minime inderogabili a ribasso ovvero non modificabili in modo peggiorativo dagli Stati membri. Obiettivi della direttiva sono:

  • il sostegno fattivo all’assistenza delle categorie deboli come bambini e disabili, ma anche
  • il consolidamento del concetto di condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e
  • la promozione di una effettiva parità di genere.

Congedi parentali ampliati, congedo di paternità anche prima della nascita, estensione dell’indennità per gravidanza a rischio alle lavoratrici autonome, priorità dello smart working per chi ha figli o anziani o disabili da assistere, permessi legge 104 condivisibili da più lavoratori per la stessa persona da assistere.

1) Congedo paternità anche prima della nascita
Con il nuovo decreto il congedo obbligatorio e indennizzato al 100% per i padri potrà essere fruibile, come il congedo di maternità, liberamente in tutto l’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. In caso di parto plurimo il congedo sale a 20 giorni invece che 10. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Nell’ottica della parità di trattamento il congedo di paternità di 10 giorni è esteso anche ai dipendenti del pubblico impiego.

2) Congedo parentale fino a 12 anni del bambino
Due le novità in tema di congedo parentale facoltativo, successivo a quello obbligatorio e indennizzato solo al 30%:

  • Passa da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo facoltativo, spettante al genitore solo, per un maggiore sostegno ai nuclei familiari monoparentali.
  • I congedi parentali in presenza di due genitori invece salgono a 9 in totale, invece che 6. Sono previsti infatti:
    – 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3)
    – 3 mesi, trasferibili tra i genitori un’indennità pari al 30% della retribuzione.
  • Prevista inoltre una indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave pari al 30%;
  • Aumenta da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono usufruire del congedo parentale, indennizzato come descritto sopra.

3) Maternità lavoratrici autonome: indennità per gravidanza a rischio
Viene esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche in caso di eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.

4) Smart working e legge 104: in azienda priorità ai genitori e caregivers
I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori :

  • con figli fino a 12 anni di età o
  • con figli senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ex legge 104
  • che siano caregivers cioè diano assistenza a familiari in condizioni di disabilità o non autosufficienza.

Il decreto prevede inoltre un nuovo articolo alla legge 104 prevedendo uno specifico Divieto di discriminazione ovvero di riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 104 1992, , agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all’articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e all’articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.

5) Sanzioni e obblighi ai fini della certificazione di parità
La nuova formulazione del congedo di paternità obbligatorio prevede in caso di ” rifiuto, opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro” per paternità la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 a carico del datore di lavoro. Inoltre i datori di lavoro che non favoriscono l’esercizio dei diritti sopracitati non potranno nei due anni successivi ottenere la certificazione della parità di genere.

Si ricorda che i mancati adempimenti in tema di parità di genere comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 e, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Inoltre in assena di certificazione l’azienda puo essere esclusa da gare di appalto pubblico.