Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019: bozza del testo e sintesi novità
primo piano - 9 Ott 2018
Attraverso il testo del decreto fiscale verranno disciplinate alcune questioni fiscali prioritarie per l’Esecutivo ovvero la rottamazione cartelle ter più la nuova disciplina discarico riscossione, la pace fiscale, la flat tax, la trasmissione telematica corrispettivi e lotteria scontrini, la sterilizzazione aumenti accise prodotti energetici (RGS) e l’estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi.
A differenza delle indiscrezioni circolate in queste ultime ore non c’è alcun riferimento, invece, alla proroga della fattura elettronica obbligatoria la cui entrata in vigore è sempre prevista per il prossimo 1° gennaio 2019.
La bozza del testo di decreto legge fiscale attualmente allo studio del Governo Lega M5S si occupa, tra le altre cose, dei seguenti temi fiscali:
– rottamazione cartelle più la nuova disciplina discarico riscossione;
– la pace fiscale;
– la flat tax;
– la trasmissione telematica corrispettivi e lotteria scontrini;
– la sterilizzazione aumenti accise prodotti energetici (RGS);
– l’estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi.
Rottamazione cartelle esattoriali ter: le novità oggetto del decreto legge fiscale collegato alla manovra di bilancio 2019
Il primo punto fiscale contenuto nel decreto legge collegato alla Legge di bilancio 2019 prevede la riedizione e revisione della normativa sulla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, una vera e propria rottamazione ter.
Il debitore potrà beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, come nelle due precedenti “rottamazioni” (disciplinate dall’articolo 6 del DL n. 193/2016 e dall’articolo 1 del DL n. 148/2017), ma, rispetto ad esse, fruirà di condizioni più favorevoli, poiché:
– potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni). La grande novità consiste nella possibilità di eseguire il pagamento, oltre che in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, in dieci rate, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno;
– potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;
– se eseguirà il pagamento in forma rateale, sarà assoggettato ad un tasso di interesse molto ridotto, pari allo 0,3%, anziché a quello del 4,5% (previsto dall’articolo 21 del DPR n. 602/1973 ed applicato nelle precedenti definizioni);
provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute potrà ottenere l’estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla definizione.
Pace fiscale: cosa prevede la bozza del decreto legge fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019
Seconda questione fiscale che viene trattata dal decreto in oggetto è la famosa pace fiscale. A questo proposito, la bozza del decreto legge fiscale collegato alla manovra di bilancio 2019 conferma le indiscrezioni delle scorse settimane.
In particolare, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo numero 546/1992.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) della metà del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) di un terzo del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Le controversie relative esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, resa alla medesima data, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.
Non rientrano nella pace fiscale e sono quindi da considerarsi somme non oggetto della nuova definizione agevolata delle controversie tributarie:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
Il tasso di adesione alla pace fiscale è pari al 2,5%, ovvero la stessa percentuale prevista già dalla prima rottamazione delle cartelle (attenzione: si tratta sempre di dati contenuti in una bozza e quindi come tali oggetto di potenziale variazione).
Flat tax e allargamento del regime forfettario: ancora non disponibile il testo della bozza di decreto
La bozza del decreto legge fiscale collegato alla manovra di bilancio che avvierà il suo iter parlamentare nella seconda metà di ottobre non contiene ancora il testo relativo alla flat tax, che inizialmente si tradurrà in un’estensione dell’attuale regime forfettario.
Al momento si hanno solo le informazioni ufficiose che sono state pubblicate dalle testate di stampa specializzate e dall’Agenzia Ansa. L’attenzione andrà posta su alcuni aspetti che condizionano in modo fondamentale le valutazioni di convenienza:
– limite di ricavi > occorre valutare se i 65.000 euro siano o meno erga omnes ovvero se saranno introdotte distinzione in base al codice Ateco;
– coefficienti di redditività > occorre verificare se i coefficienti di redditività del fatturato saranno confermati come quelli attuali oppure varieranno;
– limite di età > occorre comprendere, infine, se verrà introdotto nuovamente ed eventualmente come funzionerà il nuovo limite di età (le indiscrezione delle ultime settimana si sono più volte riferite alla presunta reintroduzione del limite per gli under 35).
Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e lotteria scontrini
I temi fiscali trattati dal decreto si chiudono con la questione – che ha generato a dir la verità molta confusione in queste ore – dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e lotteria scontrini.
Come affermato testualmente nella relazione tecnica allegata al decreto: “La proposta normativa è volta a completare la razionalizzazione e semplificazione del processo di certificazione fiscale, avviato con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, mediante l’introduzione, nella normalità dei casi, dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi”.
SCADENZE PREVISTE
Al momento, quindi, la bozza che è circolata in queste ore non cambia nessuna delle scadenze previste:
– 1° gennaio 2019: è la data ufficiale prevista per l’entrata in vigore della fattura elettronica obbligatoria B2B;
– 1° luglio 2019: è la data proposta di introduzione dell’obbligo di scontrino elettronico per i contribuenti aventi volume d’affari superiore a 400.000 euro, con contestuale obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri;
– 1° gennaio 2020: è la data proposta di avvio della lotteria degli scontrini, per partecipare alla quale occorrerà richiedere l’inserimento del proprio codice fiscale in sede di emissione dello scontrino da parte di un commerciante al dettaglio ed in tutti gli altri casi in cui viene rilasciato lo scontrino fiscale;
– 1° gennaio 2020: è la data proposta di introduzione dell’obbligo generalizzato di scontrino elettronico e trasmissione telematica dei corrispettivi per tutte le partite IVA interessate alla fattispecie, prescindendo dal fatturato o da altri parametri di misurazione.
–
Fonte: Informazionefiscale.it
Autrice: Francesca Oliva