Detrazione figli a carico: nuovo limite di reddito dal 2019

Previdenza, primo piano - 19 Nov 2018

Entra in vigore dal periodo d’imposta 2019, dunque dalle dichiarazioni dei redditi elaborate nel 2020, il nuovo limite di reddito massimo per considerare i figli fiscalmente a carico dei genitori-lavoratori. La nuova soglia, pari a 4.000 euro, è valida, però, soltanto per i figli di età inferiore a 24 anni compiuti. Possono essere considerati fiscalmente a carico i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati e affidati. La detrazione va divisa al 50% tra i genitori non separati legalmente e, previo accordo tra le parti, spetta al genitore con il reddito più alto.

I lavoratori autonomi e dipendenti che ne facciano richiesta hanno diritto al riconoscimento delle detrazioni fiscali. Nel caso del lavoratore dipendente le detrazioni sono riconosciute su base mensile dal sostituto d’imposta a seguito della presentazione di una apposita dichiarazione di responsabilità nella quale il lavoratore deve indicare le condizioni di spettanza. Allo stesso
modo deve essere comunicata tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati dichiarati. Il lavoratore può altresì richiedere il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico
direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, mediante la presentazione del Modello 730 o del Modello Unico Redditi.

Cosa cambia dal 2019
La legge di Bilancio 2018 ha previsto che, a partire dal periodo d’imposta 2019, un figlio può essere considerato fiscalmente a carico anche se il suo reddito annuo supera i 2.840,51 euro, nel caso in cui non abbia più di 24 anni: il nuovo limite di reddito, superato il quale il figlio non è più considerato a carico, è pari a 4mila euro all’anno.

Detrazione figli a carico
Possono essere considerati fiscalmente a carico i figli:
– naturali riconosciuti;
– adottivi;
– affiliati;
– affidati.
Gli importi base previsti per le detrazioni in esame, per il periodo d’imposta 2018, sono i seguenti:
– da 800 a 950 per ogni figlio dai tre anni in su;
– da 900 a 1.220 per ogni figlio di età inferiore a tre anni.
A questi importi va aggiunta una maggiorazione che va da 200 a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap (nel “pacchetto famiglia” del ddl bilancio 2019 annunciato dal Ministro
Fontana è previsto il raddoppio delle detrazioni per i figli disabili). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 95.000 euro, al netto del reddito
complessivo, e 95.000 euro, mentre in presenza di più figli l’importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione per i figli a carico va divisa al 50% tra i genitori non separati legalmente e previo accordo tra le parti, spetta al genitore con il reddito più alto.

In presenza di almeno 4 figli a carico è riconosciuto ai genitori un aumento di importo pari a 1.200 euro annui da suddividere al 50% tra i genitori. Se il reddito complessivo supera il limite oltre il quale le ordinarie detrazioni per figli a carico non spettano più, la famiglia numerosa perde anche la detrazione di 1.200 euro. Se, invece, l’imposta lorda calcolata prima di sottrarre la detrazione per famiglie numerose è inferiore a 1.200 euro, l’importo che non può essere portato in detrazione per incapienza viene convertito in un credito d’imposta che può essere recuperato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Familiari a carico
Possono essere considerati fiscalmente a carico del contribuente anche i seguenti altri familiari, soltanto se conviventi con il dichiarante o in quanto fruitori di assegni alimentari pagati dallo stesso contribuente:
– coniuge separato legalmente;
– nipoti; genitori anche adottivi;
– generi e nuore; suoceri;
– fratelli e sorelle;
– nonni.

In linea generale è possibile affermare che le detrazioni spettano a condizione che il familiare abbia conseguito, nel periodo d’imposta di riferimento, un reddito non superiore a 2.840,51
euro. Restano esclusi dal computo i redditi soggetti a tassazione separata o assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva come per esempio la cedolare secca sugli affitti.

Residenti all’estero
I soggetti non residenti possono usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia purché residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o cittadini extracomunitari residenti in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996. In caso di residenza nella UE, per poter fruire della detrazione per familiari a carico è necessario che il lavoratore attesti, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
– il grado di parentela del familiare;
– che le persone della famiglia alle quali tali detrazioni si riferiscono, e che sono all’estero in uno Stato dell’Unione Europea, non possiedano un reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51;
– di non godere, nel paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari;
– lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
– di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza.

Per gli anni successivi a quello di prima presentazione la richiesta di detrazione deve essere accompagnata da un’apposita dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero, qualora i dati certificati debbano essere aggiornati, da una nuova documentazione.

Fonte: Lavorofisco.it