DURC prorogati fino al 29 ottobre 2020, slittano ancora al 13 dicembre.
primo piano - 4 Ago 2020
Con Messaggio n 2998 del 30 luglio 2020, l’INPS comunica che in ragione della soppressione del comma 1 dell’art 81 del Decreto Rilancio disposta in sede di conversione in legge n 77 avvenuta lo scorso 17 luglio, i DURC ON LINE con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020, ossia per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Tenuto conto che lo stato di emergenza scadeva il 31 luglio 2020 i DURC on line che riportano nel campo scadenza una data compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 sono validi ope legis fino al 29 ottobre 2020.
Nel frattempo però lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 15 ottobre 2020 per cui è ragionevole pensare che ci saranno ulteriori slittamenti della validità dei DURC fino al 13 dicembre 2020 ossia fino al novantesimo giorno successivo al cessare della emergenza.
Facciamo un passo indietro per comprendere le motivazioni di questo slittamento temporale.
Il comma 1 dell’art 81 del Decreto Rilancio, soppresso in sede di conversione in legge andava ad intervenire sul comma 2 dell’art 103 del DL n 18/2020 convertito con modificazioni in Legge n 27/2020, disponendo che la proroga di validità ivi disciplinata riguardasse tutti i documenti indicati nel comma 2 ad eccezione di quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (che conservano la validità fino al 15 giugno)
Pertanto la soppressione del comma 1 in oggetto comporta che i DURC on line con data di scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
È da sottolineare però che, come riporta il comunicato INPS, l’art 8 comma 10 del Decreto Semplificazione introduce una esclusione dell’applicazione del su citato art 103 del DL n 18/2020 e in particolare stabilisce che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto-legge n. 76/2020:
è richiesto di produrre DURC di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 125/2015,
ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva, ovvero il possesso dei DURC, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del DL n. 18/2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020.
Pertanto, l’articolo 8, comma 10, determina l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015.
Il quadro normativo determina in capo alla stazione appaltante/amministrazione procedente la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata ope legis ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.