Ecco il provvedimento attuativo per i Contributi a fondo perduto

primo piano - 11 Giu 2020

Contributi a fondo perduto: l’Agenzia delle Entrate nella tarda serata di ieri ha finalmente pubblicato l’attesissimo provvedimento attuativo. Date diverse sono previste nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto; in questo caso, infatti, l’istanza potrà essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Entro lo stesso termine sarà possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente.

Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’Iban indicato nella domanda. Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l’istanza verrebbe scartata.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
L’istanza deve essere presentata in via telematica, utilizzando l’apposito modello. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella domanda dei contributi a fondo perduto può essere eseguita mediante:

  • l’applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del dpr 322/1998, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e corrispettivi” oppure appositamente delegato con auto dichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
  • servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

MATERIALI DA SCARICARE

ATTENZIONE
Nel caso in cui l’ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, è superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza, comprensivo dell’autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo, è predisposto in formato PDF e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it. Istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo del quadro A, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.

SUGGERIMENTI UTILI
Il modulo si presenta abbastanza snello e semplificato ed è suddiviso in due pagine da compilare ovvero:

  • l’istanza vera e propria con il frontespizio e l’indicazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per accedere ai contributi a fondo perduto;
  • il quadro A, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

In particolare, tra i requisiti occorre indicare quanto segue:

  • fascia di ricavi/compensi complessivi di riferimento per il periodo di imposta 2019 e suddivisi nei tre scaglioni previsti dall’articolo 25 ovvero:
    – fino a 400.000 euro;
    – tra 400.000 ed 1.000.000 di euro;
    – tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro.
  • la casella di indicazione della situazione soggettiva ovvero se si tratti di:
    – soggetto che ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;
    – soggetto che aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi il cui stato di emergenza fosse ancora presente al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19;
    – appartenere a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 dell’articolo 25 del DL 34/2020.
  • gli importi complessivi del fatturato nei periodi di aprile 2019 ed aprile 2020;
  • il codice IBAN identificativo del soggetto richiedente.

Fonte: Informazionefiscale.it
Autrice: Lucia Perandini