Esonero contributivo giovani agricoltori 2022: modulo aggiornato

Lavoro, Mondo UCI, Normativa - 19 Mag 2022

La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1 comma 520 ) ha prorogato ancora fino al 31 dicembre 2022 la decontribuzione coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40,  anche per l’anno 2022.La misura era stata istituita già nel 2004 e successivamente sempre prorogata .

La disposizione  riconosce, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:

  • per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
  •  l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo ,
  •  in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant’anni
  • che si iscrivono per la prima volta alla gestione agricola IVS

Con la  circolare n. 72 del 9 giugno 2020  nella circolare 47 del 23.3.2021   l’Inps ha pubblicato le istruzioni operative per l’utilizzo dell’esonero  contributivo per i nuovi imprenditori agricoli del 2020 e 2021.

Con la circolare n. 59 del 16 maggio  2022 aggiorna le istruzioni  per il 2022.

Vediamone di seguito  un riepilogo

Esonero contributivo agricoltori under 40: di cosa si tratta

La misura  prevede l’esonero  contributivo totale   ed è diretta ai

  • coltivatori diretti e
  •  agli imprenditori agricoli professionali
  •  con età inferiore a quaranta anni,   
  • iscritti alla previdenza agricola  per la prima volta tra il 1° gennaio 2020 e  il 31 dicembre 2022. 

Le caratteristiche dell’esonero:

  •  100% della  quota di contributi per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160
  •  per un periodo massimo di 24 mesi di attività,
  •  per l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto e per l’intero nucleo familiare.

Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione: –  il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;

–  il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Al fine del rispetto del limite “de minimis”  il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo.

Da notare che:

  • l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
  • Nei casi di diritto a  più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa(es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.

Per l’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”.

ATTENZIONE: la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità  inerente a:

–     l’adempimento degli obblighi contributivi;

–     l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

–     il rispetto degli altri obblighi di legge;

–     il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali

Domanda di esonero contributivo giovani agricoltori 2022

La domanda va inviata  entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. La circolare 59 del 16.5. 2022 specifica che per chi si è iscritto il 1 gennaio il termine scade il 30 luglio 2022

La richiesta di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nel 2022, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2022 (CD/IAP2022)”.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.

Per le iscrizioni alla gestione agricola autonoma di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non ancora perfezionate, per le quali vi è comunque l’attribuzione del codice azienda, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite ed elaborate dopo il perfezionamento dell’iscrizione .

L’INPS effettuerà le verifiche  e, nel caso di esito positivo, comunicherà l’esito positivo o negativo della domanda,  in modalità telematica, nell’apposito campo “esito” del  modulo di istanza, con l’importo del beneficio presuntivamente spettante,in caso positivo o con l’indicazione della motivazione in caso di rigetto.

Con il messaggio 2787 del 13 luglio 2020 l’istituto aveva specificato anche che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e  SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro Nazionale Aiuti , pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio è necessario acquisire la visura dal Registro Nazionale Aiuti.

FONTE INPS       NOTIZIA DEL 17/05/2022