I limiti delle trattenute INPS nel cumulo contributivo pensioni

primo piano - 27 Ago 2018

Nel Messaggio n. 3190 del 24 agosto 2018 l’Inps chiarisce come vengono determinate le trattenute sulle pensioni erogate in regime di totalizzazione (decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42) e in regime di cumulo (legge 24 dicembre 2012, n. 228 modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232).

In base alla Determinazione presidenziale n. 32 del 28 marzo 2018 con cui è stata adottata la Convenzione quadro l’INPS specifica che:

  • Nel caso di trattamento pensionistico erogato in regime di totalizzazione o di cumulo, la quota cedibile deve essere calcolata, nell’ambito dei limiti generali (rate non superiori al quinto della pensione e che non determinino il superamento del limite minimo cosituitio dall’assegno sociale ) a prescindere dalla circostanza che le quote del trattamento pensionistico siano erogate dall’Inps e/o da altri Enti e/o Casse professionali. Ai predetti criteri soggiacciono anche i prestiti a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione credito Ipost.
  • Nel caso di finanziamenti erogati dietro cessione del quinto dallo stipendio e poi trasferiti sulla pensione l’importo delle rate mensili verrà adeguato solo se il quinto pensionistico risulti inferiore al precedente. In caso contrario le parti saranno libere di aumentare la rata , ma sempre nel rispetto dei limiti legali.
    In caso di pignoramento a seguito di procedure esecutive su pensioni in cumulo o totalizzazione, il limite si applica sul trattamento pensionistico in pagamento in quel momento .
  • L’Inps aggiunge anche nella gestione dei pubblici dipendenti, l’ammortamento delle rate di onere di riscatti, ad esempio del corso di laurea, andrà saldato prima della decorrenza della pensione o, altrimenti, valutato in proporzione a quanto effettivamente versato.
  • Per quanto riguarda le Trattenute per APE volontario sulle pensioni risultanti da totalizzazione e di cumulo, il recupero avviene in 240 come previsto per le pensioni ordinarie. In proposito si richiamano la circolare n. 28 del 13 febbraio 2018 e il messaggio n. 1604 del 12 aprile 2018.
  • In caso di APE sociale erogato indebitamente le somme pagate in eccedenza sono recuperate secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 100 del 16 giugno 2017.

Un intero paragrafo, inoltre , è dedicato ai limiti previsti nei casi di trattenute per assegni alimentari o di mantenimento in esecuzione di provvedimenti giudiziali.