Il nuovo regolamento Inarcassa per riscatti e ricongiunzioni
Previdenza - 16 Mar 2015
Dal 1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni, che amplia il numero di associati potenzialmente beneficiari con nuove opportunità di accesso e introduce importanti novità, come la ricongiunzione gratuita dei periodi assicurativi imputati sulla quota contributiva della pensione e oneri di riscatto inferiori. Anche Inarcassa “decertifica”, e cioè adotta definitivamente l’uso delle dichiarazioni sostitutive e degli atti di notorietà (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Gli associati, pertanto, non devono più presentare alla Cassa certificati emessi da enti o amministrazioni pubbliche così come sono tenuti, nei confronti di queste ultime, a produrre solamente dichiarazioni sostitutive. Per facilitare il procedimento, l’Inarcassa mette a disposizione dei professionisti, i due modelli di autodichiarazione previsti dalla legge. Inarcassa rilascerà – su richiesta degli associati – certificati validi esclusivamente nei rapporti contrattuali tra privati.
RICONGIUNZIONI
La ricongiunzione consente di unificare tutti i contributi accreditati presso le diverse gestioni previdenziali al fine di conseguire un’unica pensione. La facoltà di ricongiungere è stata riconosciuta ai liberi professionisti con la legge n. 45/1990. La ricongiunzione rappresenta una alternativa alla totalizzazione disciplinata con D. Lgs. 42/2006.
REQUISITI E SOGGETTI INTERESSATI
La facoltà è attribuita ai liberi professionisti prima della liquidazione della pensione ed ai suoi superstiti, entro due anni dal decesso dell’iscritto. Il presupposto per la ricongiunzione è la presenza di periodi di iscrizione in due o più enti previdenziali. La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata (domanda):
– presso l’ente in cui è in corso l’iscrizione
– al compimento dell’età pensionabile presso una gestione diversa da quella di iscrizione, nella quale si possano vantare almeno 10 anni di iscrizione e contribuzione continuativa obbligatoria in relazione ad attività effettivamente esercitata. Dal calcolo dei dieci anni vanno esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa e di riscatto.
LA FACOLTA’ DI RICONGIUNZIONE
Può essere esercitata di norma una sola volta, salvo che il richiedente possa fare valere un ulteriore periodo assicurativo di dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata. In mancanza di tale requisito un’ulteriore ricongiunzione può essere fatta valere ma solo all’atto del pensionamento e solo presso la gestione presso cui è stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.
RISCATTI
Il riscatto consente di aumentare l’anzianità di iscrizione per anticipare il pensionamento e/o aumentare la contribuzione utile alla pensione.
REQUISITI
Per esercitare la facoltà di riscatto è necessario:
essere iscritto al momento della domanda (salvo domanda presentata dai superstiti);
essere privi di copertura previdenziale nei periodi chiesti a riscatto;
non aver esercitato il riscatto per lo stesso periodo presso altra gestione previdenziale (INPS, INPDAP, ecc.)
Occorre inoltre aver presentato ad Inarcassa tutte le dichiarazioni reddituali dovute, almeno sino all’anno antecedente la domanda (es: per una domanda presentata nel 2015 è necessaria la dichiarazione del reddito professionale 2014). Per le domande di riscatto presentate prima della scadenza della dichiarazione reddituale obbligatoria riferita all’anno precedente (31 ottobre) il calcolo dell’onere di riscatto potrà essere elaborato solo successivamente all’acquisizione dei dati reddituali dichiarati nei termini normativamente previsti.
INFO E MODULISTICA DA SCARICARE
• Dichiarazione sostitutiva certificazione
• Dichiarazione sostitutiva atto notorio
• Domanda riscatto anni in deroga
• Domanda riscatto lavoro all’estero
• Domanda riscatto militare
• Domanda riscatto laurea
• Regolamento riscatto e ricongiunzione
• Esempi riscatto e ricongiunzione