Importi massimi ammortizzatori sociali 2023: Cassa integrazione, Naspi, Dis-coll
Previdenza - 6 Feb 2023
L’Inps fornisce gli importi massimi 2023 degli ammortizzatori sociali erogati. Le somme sono state aggiornate al tasso di inflazione indicato dall’Istat. Qui di seguito un riepilogo delle prestazioni erogate.
Importi cassa integrazione 2023
Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione (Art. 26 L 41 1986):
- Importo lordo: 1.321,53 euro
- Importo netto: 1.244,36 euro
Trattamenti di integrazione salariale settore edile e lapideo, con maggiorazione per intemperie stagionali:
- Importo lordo: 1.585,84 euro
- Importo netto: 1.493,23
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito:
- Retribuzione mensile lorda: inferiore a 2.406,02 euro – Massimale: 1.306,75 euro
- Retribuzione mensile lorda: compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 – Massimale: 1.506,19 euro
- Retribuzione mensile lorda: superiore a 3.803,33 euro – Massimale: 1.902,81
Importi delle varie indennità di disoccupazione 2023
NASPI
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023, i 1.470,99 euro.
DIS-COLL
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per il 2022 vale a dire 1.222,51 euro.
LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)
l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.
ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.