In arrivo la proroga per i contratti a termine senza causale
primo piano - 20 Giu 2020
Il Decreto Rilancio , dopo il decreto Liquidità, ha previsto alcune deroghe alla stretta normativa sui contratti a tempo determinato, recentemente innovata dal Decreto Dignità (DL 87/2018). Si trattava in particolare di
1. RINNOVO O PROROGA “fino al 30 agosto 2020 per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni introdotte dal decreto Dignità” (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria) quindi senza l’apposizione delle specifiche causali.Erano sorte perplessita perche non era chiaro se il termine del 30 agosto si riferisse alla data di inizio o di conclusione del rinnovo o proroga contrattuale.
Il Ministero del lavoro in una slide sul proprio sito ha poi fornito una interpretazione restrittiva ovvero che i contratti in essere possono avere durata rinnovata o prorogata fino al 30 agosto. (Uno dei massimi esperti della materia come l’ex ispettore del lavoro Eufranio Massi ha anche segnalato l’illogicità del vincolo della data del 23 febbraio che taglia fuori dall’agevolazione i contratti stipulati subito dopo da aziende che magari non rientravano nel blocco delle attività e che hanno necessità di mantenere al lavoro i dipendenti a termine)
2. CONTRATTI A TERMINE IN AGRICOLTURA
La seconda novita riguardava in particolare il lavoro agricolo, con la possibilità per:
- percettori di ammortizzatori sociali a zero ore, solo per il periodo di sospensione dalla prestazione lavorativa, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa,
- percettori di indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL;
- percettori di Reddito di cittadinanza;
- di stipulare nel settore agricolo fino a fine 2020 contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, , nel limite di 2000 euro, senza subire la perdita o la riduzione dei sostegni al reddito per i lavoratori
Sempre in tema di lavoro a tempo determinato, che la conversione in legge del Decreto Cura Italia (divenuto Legge n. 27 2020) ha stabilito la possibilità di rinnovo o proroga dei contratti a termine, anche in somministrazione, per i datori di lavoro che stanno utilizzando gli ammortizzatori sociali straordinari previsti per l’emergenza da COVID- 19, in deroga alla norma ordinaria che vieta i rinnovi per i lavoratori in CIG. La norma è applicabile in questo caso a tutti i settori produttivi.
Ora nella presentazione del Piano Colao per la ripartenza delle attività produttive uno dei suggerimenti è stato proprio quello di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei contratti alle imprese. Nell’iter di conversione del decreto Rilancio sono stati già presentati emendamenti che chiedono la proroga della possibilità di rinnovare senza apporre causali, almeno fino a fine 2020, per dare modo alle aziende di gestire eventuali possibili picchi di lavoro senza vincoli inutili e controproducenti in un momento di crisi generalizzata, senza precedenti.
Ricordiamo che la legge di conversione deve essere approvata entro il 18 luglio (60 giorni dalla data di pubblicazione).