Indennità una tantum per i lavoratori fragili

Previdenza - 11 Ago 2022

Istituito il “bonus ai lavoratori fragili” ovvero un’indennità una tantum di 1.000 euro riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS che abbiano fruito nel 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia.

Non spetta:

  • ai collaboratori familiari (colf e badanti);
  • agli impiegati dell’industria;
  • ai quadri (industria e artigianato);
  • ai dirigenti;
  • ai portieri;
  • ai lavoratori autonomi;
  • ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

QUANTO SPETTA
L’indennità pari a 1.000 euro può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, anche nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti per differenti categorie di rapporti di lavoro. Il bonus ai lavoratori fragili è compatibile con altre indennità o prestazioni di disoccupazione o ad altro titolo percepite dal richiedente.

REQUISITI
Per avere diritto al bonus, il lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere stato nel 2021 lavoratore dipendente del settore privato avente diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;
  • aver presentato nel 2021 uno o più certificati di malattia afferenti al comma 2, articolo 26 del decreto-legge 18/2020 convertito in legge 27/2020, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
  • aver superato nel 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa prevista per il lavoratore che presenta la domanda;
  • non aver reso nel 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.

In sede di presentazione della domanda, il lavoratore è tenuto a dichiarare quanto sopra con autocertificazione, ai sensi degli art. 48, 73 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Nei confronti dei provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di bonus di cui all’art.1, comma 969, della legge 234/2021 l’interessato può proporre unicamente azione giudiziaria.

QUANDO FARE DOMANDA
La domanda per il bonus ai lavoratori fragili deve essere presentata entro il 30 novembre 2022.

COME FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata all’INPS accedendo al servizio online dedicato tramite le proprie credenziali. In alternativa al portale web, l’indennità può essere richiesta attraverso una delle seguenti modalità:

  • Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • enti di patronato, mediante i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il pagamento del bonus sarà effettuato tramite accredito sull’ iban indicato dal richiedente. Per essere validato, l’ Iban deve essere intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di richiesta di accredito su Iban Area SEPA (extra Italia), il beneficiario della prestazione è tenuto ad allegare il modulo di identificazione finanziaria MV70, se non già prodotto all’INPS per precedenti richieste di pagamento. Il modulo di identificazione finanziaria è disponibile sul portale web.