Infortunio in agricoltura: dal 1°ottobre la denuncia diventa telematica

primo piano, Rubrica Agricoltura - 25 Set 2018

Novità in arrivo per i lavoratori agricoli. Dal 1° Ottobre 2018 sarà infatti possibile effettuare la denuncia/comunicazione di infortunio per via telematica e tale modalità di trasmissione diventerà esclusiva dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare.

La comunicazione sarà automaticamente inoltrata dal sistema telematico alla sede INAIL competente, determinata in base al domicilio dell’infortunato. Secondo quanto riportato dalla circolare n.37 (https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-37-del-24-settembre-2018.pdf) – pubblicata in data 24 Settembre – il datore di lavoro, per accedere al sistema telematico, dovrà essere in possesso del profilo di “Utente con credenziali dispositive” (da acquisire tramite il servizio “Richiedi credenziali dispositive” sul portale dell’INAIL , effettuando l’accesso con Spid, Pin Inps o Carta Nazionale dei Servizi o presentando richiesta alle Sedi territoriali dell’Inail).

Gli intermediari potranno invece accedere al servizio con le credenziali già in loro possesso e utilizzate per effettuare gli adempimenti per conto delle aziende, ma dovranno ricordarsi di allegare la delega ricevuta dal datore di lavoro (in formato pdf). Una volta effettuato l’accesso al servizio telematico, saranno visualizzati i campi “codice fiscale utente” (precompilato e non editabile) e “codice fiscale azienda” (dove dovrà essere inserito il codice fiscale alfanumerico o numerico). Per la ricerca di ditte individuali invece il discorso sarà leggermente diverso: sarà infatti possibile inserire soltanto il codice fiscale alfanumerico del datore di lavoro corrispondente all’utenza di accesso.

La denuncia/comunicazione sarà inoltrabile solo se dalla ricerca il datore di lavoro agricolo risulterà censito negli archivi dell’INAIL. In caso contrario lui stesso (o i suoi intermediari/delegati) dovrà provvedere alla registrazione attraverso il servizio online “Gestione DL Agricolo”. Il lavoratore, per ottemperare alle norme in vigore, dovrà comunicare al proprio datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico relativo all’infortunio. Se dovesse essere sprovvisto del numero identificativo, dovrà inviare il certificato cartaceo con indicata la data di rilascio dello stesso e i giorni di prognosi relativi all’infortunio.

I datori di lavoro potranno entrare in possesso della certificazione medica trasmessa all’INAIL, accedendo alla sezione “Ricerca certificati medici” del sito INAIL. Nel caso la comunicazione dovesse avvenire tramite PEC, potrebbe non essere subito visibile nella sezione dedicata; il datore di lavoro dovrà trasmettere ugualmente la denuncia dell’infortunio entro i termini previsti dal DPR 1124/65, inserendo nei campi preposti il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.

L’Istituto assicurativo avvisa che non è ancora disponibile l’inoltro offline tramite file della denuncia di malattia professionale per il settore agricolo. Aspettando questi nuovi servizi telematici, le ultime denunce dovranno ancora essere inviate all’INAIL tramite PEC.