La figura dell’Amministratore di sostegno
Mondo UCI, primo piano - 9 Apr 2015
L’Amministratore di sostegno è un argomento che polarizza l’attenzione nell’ambito della tutela degli interessi dei disabili. La legge 6/2004 che istituisce l’Amministratore di sostegno si distingue fra le altre per essere particolarmente orientata alla persona.
La nuova figura, che si affianca a quelle del tutore e del curatore, disciplinate in modo più rigido, è stata pensata per rispondere in modo diversificato e finalizzato ai bisogni delle persone “prive in tutto o in parte di autonomia delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
L’intervento dell’Amministratore di sostegno si configura in modo molto flessibile: può essere di sostituzione o di affiancamento, temporaneo o permanente, a favore di un soggetto che mantiene la sua capacità di agire, ma può trovarsi in difficoltà o impossibilitato, anche temporaneamente, a compiere determinati atti. Le modalità con cui tale flessibilità si attua consente una personalizzazione dell’intervento e sono stabilite con provvedimento del giudice tutelare.
In relazione al carattere dell’intervento possono verificarsi casistiche molto diverse e non facilmente prevedibili, specialmente in campo sanitario per quanto riguarda il consenso informato a interventi chirurgici e terapeutici, o comunque nel caso di diversi gradi di riduzione delle capacità di agire del soggetto, tenuto anche conto della possibile evoluzione della limitazione stessa.
La nuova figura va incontro a esigenze fortemente avvertite dai familiari delle persone in condizioni di disabilità o impedite nelle loro funzioni anche solo temporaneamente.
–
CHI NE BENEFICIA
Possono beneficiare dell’Amministrazione di sostegno tutte le persone che hanno difficoltà ad esercitare i propri diritti, cioè a prendere autonomamente le decisioni e le iniziative necessarie per la propria cura e per l’amministrazione del proprio patrimonio: portatori di disabilità e patologie che ne limitano la capacità di agire, persone che hanno difficoltà a provvedere ai propri interessi a causa di una dipendenza patologica (alcolisti, giocatori d’azzardo, tossicodipendenti), detenuti.
Le persone soggette all’Amministrazione di sostegno non perdono totalmente la capacità di agire, ma la conservano per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno. La capacità di agire viene “compressa”, limitatamente agli atti individuati dal Giudice nel decreto di nomina.
L’Amministrazione, quando necessario, può essere istituita d’ufficio e con urgenza o anche per un periodo breve e determinato e può riguardare anche un solo atto: la persona non perde la capacità di compiere tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore e tutti quegli atti che non sono stati indicati nel decreto di nomina.
Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, tramite avvocato, da:
1)beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
2)familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
3) gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
4) il Pubblico Ministero;
5)il Tutore o Curatore.
–
ITER PROCEDURA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Il procedimento è snello ed informale: la nomina dell’amministratore è effettuata, infatti, entro sessanta giorni dalla richiesta, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario e la decisione viene assunta in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste.
Ampi e adattabili al caso concreto sono i poteri del giudice, che ha la possibilità di valutare i bisogni e le misure di protezione di volta in volta adeguate.
Il Giudice Tutelare individua (e trasferisce nel decreto di nomina) la durata e l’oggetto dell’incarico, gli atti di competenza del beneficiario, quelli in cui il beneficiario necessita dell’assistenza dell’amministratore di sostegno e quelli che quest’ultimo deve compiere in nome e per conto del beneficiato, i limiti di spesa e le altre condizioni che l’ADS è tenuto a rispettare.
Il Giudice Tutelare può anche adottare provvedimenti d’urgenza e modificare i provvedimenti precedentemente emessi; se ricorrono gravi motivi può anche disattendere l’indicazione sull’amministratore svolta dal beneficiario.
Gli effetti dell’amministrazione di sostegno, e conseguentemente i poteri dell’amministratore, si ricavano dal contenuto del decreto di nomina e da successive modifiche del contenuto del medesimo o da distinte autorizzazioni del Giudice Tutelare.
L’amministratore di sostegno può avere poteri di assistenza del beneficiario o agire in sua sostituzione. In ragione dell’art. 409 cod. civ., infatti, “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, pertanto, è pienamente capace nell’esercizio dei suoi diritti per tutti gli atti di natura personale e, per la gran parte di quelli di natura patrimoniale, è un soggetto uguale ad ogni altro.