La “quattordicesima” ai pensionati a basso reddito

Previdenza, primo piano - 1 Lug 2016

previdenza_30-06-16Anche quest’anno, dal 1° luglio 2016 sarà corrisposta dall’INPS, agli interessati la cosiddetta “quattordicesima” ovvero quella somma aggiuntiva annuale che la Legge 127 del 2007 ha previsto in favore dei pensionati a basso reddito. Da 336 euro per i pensionati con almeno 15 anni di contributi, fino a 504 euro per chi ha contribuzioni superiori ai 25 anni: sono invariati gli importi 2016 della quattordicesima per i pensionati ultra65enni con redditi inferiori al trattamento minimo: lo chiarisce l’INPS con il messaggio 2831/2016, che come tutti gli anni contiene il dettaglio relativo a importi dovuti e limiti reddituali di legge. Il riferimento normativo è l’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 127/2007, che ha introdotto dal 2007 la quattordicesima per le pensioni basse.

L’entità della quattordicesima dipende da anzianità contributiva e importo pensione. Ne hanno diritto i pensionati oltre i 65 anni titolari di uno o più trattamenti pensionistici obbligatori. Ecco i requisiti in tabella:

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In pratica, un pensionato con almeno 25 anni di contributi e reddito annuo di 9mila euro, prende l’intero trattamento pari a 504 euro. Lo stesso pensionato, con reddito pari a 10mila euro, prende 290 euro di quattordicesima. Bisogna considerare tutti i redditi IRPEF, quelli esenti da imposta, con trattenuta alla fonte o imposta sostitutiva, redditi conseguiti all’estero o in Italia presso enti e organismi internazionali. Sono invece esclusi dal calcolo trattamenti di famiglia, indennità di accompagnamento, reddito della casa di abitazione, TFR, competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, pensioni di guerra, alcune indennità, sussidi economici di Comuni o altri enti.

La somma aggiuntiva viene erogata fino al superamento dei limiti massimi di reddito stabiliti. E’ dovuta interamente per redditi fino a 1,5 volte il minimo, mentre sopra questa soglia viene riconosciuta una somma pari alla differenza fra la cifra aggiuntiva e la somma che eccede il tetto.

Attenzione: il calcolo del reddito cambia a seconda che si tratti di prima erogazione oppure di erogazioni successive alla prima (è il caso di chi ha già percepito la quattordicesima negli anni scorsi). Nel primo caso, cioè se è la prima volta che si percepisce la quattordicesima, il limite di reddito è quello per l’anno in corso, segnato in tabella. Per coloro che invece hanno già percepito il beneficio negli anni scorsi, il reddito è costituito dalla pensione dell’anno in corso e dai redditi diversi riferiti all’anno precedente.