NASpI, DIS-COLL E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: SONO COMPATIBILI?
Lavoro - 20 Mag 2022
Con la circolare n. 142 del 2015 l’Istituto aveva disciplinato i rapporti tra la prestazione di disoccupazione NASpI e le somme percepite dai volontari del servizio civile nazionale.
Successivamente, con il decreto legislativo del 6 marzo 2017, l’INPS ha chiarito che il rapporto di servizio civile universale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e, di conseguenza, non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Inoltre, gli assegni attribuiti agli operatori volontari sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
Pertanto, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL che contemporaneamente svolge il servizio civile universale, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione all’INPS in merito all’inizio dell’attività o del compenso annuo riconosciuto. Tutto ciò in riferimento al fatto che, in precedenza, alcuni beneficiari sono stati oggetto di riduzione dell’indennità di disoccupazione e, per tale ragione, potranno richiedere un’istanza di riliquidazione da parte delle strutture territorialmente competenti.
La suddetta riliquidazione della prestazione su istanza di parte per la rilevata piena cumulabilità della prestazione di disoccupazione, con il compenso percepito dall’assicurato per il servizio civile prestato in concomitanza con la fruizione dell’indennità, può trovare applicazione retroattivamente con il solo limite dei rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato, ovvero per il decorso del termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria o della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione. Infine, con riferimento alla DIS-COLL, si precisa che il termine di prescrizione deve considerarsi quello ordinario decennale.