Novità 2017 per le prestazioni occasionali in agricoltura
primo piano, Rubrica Agricoltura - 17 Ago 2017
Il nuovo contratto telematico di prestazione occasionale , in sigla CPO o “PrestO”. è entrato in vigore il 24 giugno 2017 con l’approvazione della L.96 2017. Dal 10 luglio è attiva la piattaforma sul sito INPS sulla quale, una volta registrati, si possono effettuare tutte le comunicazioni riguardanti le prestazioni occasionali .
Il “PREST-O” potrà essere utilizzato anche in agricoltura ma con diverse limitazioni rispetto ai vecchi voucher. Non ci sono piu infatti le precedenti limitazioni rispetto al tipo di attività agricola e al volume di affari dell’azienda.
Ricordiamo innazitutto che la caratteristica principale, valida per tutte le aziende, è il limite economico di 5 mila euro complessivi nell’anno civile, di cui 2500 per ogni lavoratore impiegato, calcolati sul netto erogato ai prestatori di lavoro. Il limite massimo di ore per tutte le imprese è di 280 ore, mentre per l’agricoltura va parametrato sulla base del compenso orario specifico per l’agricoltura (v. sotto).
Inoltre, vale anche per le imprese agricole il REQUISITO OCCUPAZIONE: massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato. Le aziende con numero di dipendenti superiore non possono utilizzare il contratto per prestazioni occasionali .
La Circolare dell’Inps n. 107-2017 a riguardo ha specificato che il periodo semestrale da considerare per il calcolo della forza occupazionale è il semestre che va dall’8° al 3° mese prima della data di svolgimento della prestazione, applicando i valori dell’elemento “forza aziendale” nel flusso Uniemens.
Vanno inclusi nel conteggio i lavoratori a tempo indeterminato compresi i dirigenti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori agili o quelli destinati a telelavoro. Gli apprendisti, inizialmente ricompresi, sono stati esclusi con successivo messaggio INPS N. 2887del 12.7.2017 ( in cui sono forniti anche chiarimenti sull’arrotondamento dei valori della media ottenuta).
I lavoratori part-time e quelli intermittenti sono riparametrati sulla base delle ore lavorate, secondo quanto disposto rispettivamente dall’art. 9 e dall’art. 18 del D.lgs. n. 81/2015. Devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta dell’ attività ; per le aziende di nuova costituzione il requisito si parametra sui mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.
Una delle specificità riservate al settore agricolo è invece il TIPO DI LAVORATORI UTILIZZABILI: infatti il contratto potra essere stipulato dagli imprenditori agricoli solo con soggetti sottoelencati:
– pensionati sia di vecchiaia che di invalidità
– studenti fino a 25 anni iscritti a istituti o università
– disoccupati e percettori di integrazioni al reddito
– che non siano stati iscritti l’anno precedente all’elenco dei lavoratori agricoli
– che non abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente con la stessa azienda negli ultimi sei mesi (requisito comune anche agli altri settori produttivi)