Nuovo Dpcm del 2 marzo 2021: il testo con le misure adottate e confermate

primo piano - 5 Mar 2021

Pubblicato il testo del nuovo DPCM del 2 marzo 2021 pubblicato in GU del 02.03.2021 n. 52.

Le disposizioni si applicano dal 6 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021, in sostituzione di quelle del DPCM del 14 gennaio 2021, ad eccezione dell’articolo 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e si conferma fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

LE MISURE ADOTTATE

  • Zone Bianche
    Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
    Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
    Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.
  • Scuola
    Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
    Zone arancioni e gialle– I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

    • nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
    • nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
    • nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
  • Musei, Teatri, Cinema e Impianti Sportivi
    Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.
    Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
    Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.
  • Attività Commerciali
    In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.
  • Servizi alla persone
    Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.
  • Spostamenti da e per l’estero
    Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.
    A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.
  • Tavolo di confronto con le regioni
    È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche.