Opzione donna: regole e proroga 2022
Previdenza - 7 Mar 2022
L’ultima Legge di Bilancio 2021 ha previsto che le lavoratrici possano andare in pensione con 58 anni d’età e 35 di contributi, (elevati a 59 anni per chi ha contributi versati come artigiana o commerciante o coltivatrice diretta), esclusi quelli per disoccupazione o malattia, maturati entro il 31 dicembre 2021, a patto di accettare un assegno pensionistico calcolato interamente con il sistema contributivo. Per l’Opzione Donna è inoltre prevista l’applicazione delle finestre mobili di cui all’articolo 12 del Dl 78/2010, convertito con legge 122/2010, che fa partire la prima rata dell’assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei requisiti richiesti da Opzione Donna. Continuano a non applicarsi, inoltre, gli adeguamenti alla speranza di vita.
Chi può beneficiare dell’Opzione Donna
Possono aderire tutte le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria, a fondi sostitutivi o esclusivi che siano in possesso di contributi alla data del 31 Dicembre 1995. Non possono esercitare questa opzione le iscritte alla gestione separata o che, per qualsiasi motivo, vogliano utilizzare i contributi maturati in tale gestione per raggiungere il requisito contributivo.
L’assegno previdenziale per chi usufruisce dell’Opzione Donna viene ricalcolato con il solo criterio contributivo.
Domanda di Opzione Donna
La domanda si può presentare utilizzando l’apposito servizio online, rivolgendosi al contact center o tramite patronati e intermediari. La decorrenza della pensione scatta, secondo il meccanismo delle finestre mobili, 12 mesi dopo la maturazione del diritto per le dipendenti e 18 mesi dopo per le autonome.
Nel 2022 a 58 anni (59 se autonome) se hanno raggiunto i 35 anni di contributi al 31/12/2021.0