Pensione Quota 41 e Ape: novità e requisiti

Previdenza - 11 Apr 2017

Per i lavoratori addetti a mansioni gravose con diritto all’APe Social o alla Quota 41 se lavoratori precoci diventa più flessibile il requisito temporale dei 6 anni continuativi: rispetto alla riforma pensioni in Legge di Stabilità, si introduce una franchigia di 12 mesi. Significa che non bisogna più aver svolto le mansioni pesanti negli ultimi sei anni prima della domanda di pensione, ma per 6 anni nell’arco degli ultimi 7 anni.

E’ quindi stata allargata la platea degli aventi diritto all’APe Social e alla pensione anticipata dei lavoratori precoci. Non si tratta di una notizia ufficiale, per avere le certezze bisogna attendere un provvedimento specifico, ma fonti sindacali indicano che l’accordo è stato trovato nel corso dell’ultimo incontro negoziale al tavolo sulla Riforma delle Pensioni.

Gli addetti alle mansioni gravose sono fra le categorie di lavoratori ammesse all’APe social (l’anticipo pensionistico a carico dello Stato, comma 179 Legge di Bilancio 2017), e nel caso in cui siano anche precoci (se hanno almeno un anno di contributi versati prima dei 19 anni), possono andare in pensione anticipata con 41 anni di contributi (comma 199). Entrambe queste misure prevedono (in basse all’attuale formulazione) che i lavori gravosi siano svolti negli ultimi 6 anni prima della richiesta di pensione, in via continuativa. Come detto, è stata inserita una finestra di flessibilità pari a 12 mesi. La richiesta dei sindacati era più alta (24 mesi), pensata soprattutto per ricomprendere gli operai edili, che hanno carriere molto discontinue.

Questo l’elenco dei lavori gravosi che danno diritto all’agevolazione:
– Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
– Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
– Conciatori di pelli e di pellicce;
– Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
– Conduttori di mezzi pesanti e camion;
– Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
– Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
– Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
– Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
– Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
– Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Niente da fare, invece, per i lavoratori che rimangono disoccupati in seguito a scadenza del contratto a termine: non è stata accolta la richiesta sindacale di inserirli nella platea di coloro che hanno accesso all’APe sociale, a cui restano ammessi esclusivamente i disoccupati per licenziamento o dimissioni per giusta causa.

La fase uno della trattativa dovrebbe a questo punto essersi definitivamente conclusa, il prossimo appuntamento è fissato per il 4 maggio, quando si inizierà a parlare di nuove misure di riforma pensioni, partendo di giovani.

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Fonte: Pmi.it