Prorogate le domande per l’esonero parità di genere
Normativa - 6 Apr 2023
L’Inps ha pubblicato la circolare 137 2022 con le istruzioni operative per richiedere lo sgravio delle agevolazioni contributive per le aziende che ottengono la certificazione di parità di genere (previsto dall’ art 5 della legge 162-2021- Codice delle pari opportunità). Sono disponibili 50 milioni di euro annui per garantire uno sgravio per i costi contributivi di tutto il personale delle aziende certificate da enti accreditati sul tema della riduzione delle differenze di genere.
Domande e requisiti
Con messaggio 1269 del 3 aprile l’istituto comunica la riapertura dei termini per nuove domande o per correggere quelle già inviate, con nuova scadenza fissata al 30 aprile 2023. Riepiloghiamo innanzitutto le principali indicazioni del decreto interministeriale e dell’INPS su criteri di concessione e modalità per le domande.
Le aziende che conseguiranno la certificazione sulla parità di genere (Qui i criteri UNI adottati a luglio 2022) vedranno riconosciuto:
- uno sgravio sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi premi e contributi Inail
- per il periodo di validità della predetta certificazione
- pari all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il personale impiegato nel periodo di validità della certificazione
- con limite massimo di 50.000 euro annui (La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).
ATTENZIONE
Se le risorse stanziate non fossero sufficienti in relazione al numero di domande ammissibili, il beneficio riconosciuto sarà proporzionalmente ridotto.
A cosa è subordinata la fruizione dell’esonero contributivo
La fruizione è subordinata anche alle seguenti condizioni
- possesso del DURC
- assenza provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro
In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità. I datori di lavoro che beneficeranno indebitamente dell’esonero contributivo dovranno versare i contributi dovuti e pagare le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Come fare domanda
I datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022 e degli altri requisiti devono inoltrare in via telematica, apposita domanda all’INPS con il nuovo modulo di istanza on-line “PAR_GEN” nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito www.inps.it dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023 al 30 aprile 2023.
Nella domanda andranno indicati:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere
- l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei
- benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro
- il periodo di validità della certificazione di parità di genere
L’istituto precisa tra l’altro che il beneficio:
- non è sottoposto al regime de Minimis
- cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto .
Inoltre la circolare 137 fornisce le istruzioni per l’esposizione in Uniemens a partire dal flusso di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento sul modulo d’istanza On-Line all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
I chiarimenti Inps del 3 aprile 2023
Nel messaggio 1269 del 3 aprile 2023 con riferimento alle modalità di compilazione delle richieste, InpsS sottolinea che i soggetti interessati devono indicare:
- la retribuzione media mensile globale dell’organico aziendale
- NON quella del singolo lavoratore.
Qualora fossero già state inviate richieste indicando una retribuzione media non coerente, i soggetti interessati, entro il termine indicato del 30 aprile 2023, potranno procedere con la correzione delle istanze, previa rinuncia a quelle erronee, e al successivo invio di una nuova richiesta contenente l’esatta stima della retribuzione mensile.