Quota 100 e redditi da lavoro estero non cumulabili
primo piano - 16 Mar 2019

Con un messaggio interno del 7 marzo 2019, n. 960, ai propri uffici, INPS ha comunicato l’aggiornamento delle procedure tecniche per la gestione degli assegni pensionistici erogati a chi accede a QUOTA 100. Vengono riepilogati i casi in cui i redditi da lavoro non sono cumulabili con la percezione dell’assegno pensionistico e la decorrenza della successiva sospensione dell’assegno..
Ricorda infatti che redditi derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa successivamente alla decorrenza della pensione accordata con “quota 100” e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia, , comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei redditi. Viene specificato che sono conteggiati anche i redditi da lavoro all’estero.
Piu precisamente:
nel caso in cui sia presente un reddito maggiore di zero derivante da lavoro dipendente, da collaborazione coordinata e continuativa, da lavoro autonomo, prodotto in Italia o all’estero, successivamente alla data di decorrenza della pensione, si procede alla sospensione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione del reddito.
Nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo occasionale , il pagamento viene sospeso solo se supera i 5000 euro netti annui. I trattamenti di famiglia eventualmente dovuti sulla pensione vengono invece corrisposti. Poiché l’incumulabilità genera la sospensione del trattamento, nell’anno in cui si verifica la incumulabilità la tredicesima mensilità non viene posta in pagamento.
Nei casi descritti, se il reddito viene prodotto nell’anno di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, la pensione viene sospesa da gennaio al mese di perfezionamento del diritto. Come per tutte le incumulabilità con l’attività di lavoro, non si applica l’art. 35 della legge 14/2009. I redditi vanno pertanto verificati nello stesso anno.