Sanzioni e contributi Inps: il tasso legale previsto nel 2023
Previdenza - 9 Gen 2023
A decorrere dal 1° gennaio 2023 è stata innalzata al 5 per cento annuo la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile. INPS ha recepito la novità nella circolare 2 2023 del 4 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.Come noto, la novità ha riflessi:
- sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso;
- sui rapporti creditori/debitori;
- sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite e delle pensioni vitalizie,
- sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di contributi;
- sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione agli inviti a comparire ed ai processi verbali di constatazione.
Come cambiano le sanzioni
La variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti con un massimo del 40%, ovvero del 60% nei casi di dichiarazioni omesse) alla misura del tasso legale in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
- crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.
La circolare precisa che la nuova misura del 5 per cento del tasso legale di interesse:
- si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti (riepilogati nell’allegato 2) la misura dell’interesse del 5 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023.