Scadono il 30 giugno i contributi per artigiani, commercianti e professionisti
Fisco, primo piano - 27 Giu 2017
L’Inps ha emanato la circolare n. 104 del 23.6.2017 con la quale fornisce tutte le indicazioni per la compilazione del quadro RR Redditi 2017 e sulla riscossione dei contributi dovuti a saldo 2016 e in acconto 2017, per gli iscritti alla Gestione Separata e alla Gestione Artigiani e Commercianti.
Il documento si occupa in dettaglio dei seguenti argomenti:
– Compilazione del quadro RR
– Sezione I Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti;
– Sezione II Contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla Gestione separata Inps
– Termini e modalità di versamento
– La rateizzazione
– La compensazione
– Compensazione per artigiani e commercianti
– Liberi professionisti
In particolare l’istituto ricorda che il quadro RR del modello Redditi deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario (sezione I) nonché dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (sezione II).
Si precisa che non sono iscritti alla gestione separata e, conseguentemente, non devono compilare il quadro RR sez. II né sono tenuti al pagamento i professionisti che versano presso le Casse professionali e coloro i quali sono assoggettati, ad un’altra forma di previdenza assicurativa, come ad esempio le ostetriche o i maestri di sci.
Sono, invece, obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti .
Nel documento di prassi l’Istituto fornisce esempi di calcolo del reddito imponibile e dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 30 giugno 2017 o il 31 luglio 2017 (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2016 e primo acconto per l’anno 2017) ed entro il 30 novembre 2017 (secondo acconto 2017).
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2016 e primo acconto 2017 – nel periodo tra il 1° luglio e il 31 luglio 2017 devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.
In quel caso la somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
– “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo
– “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo
– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.