Secondo acconto imposte 2020: chi deve pagare e chi può fruire della proroga
Fisco - 25 Nov 2020
Si avvicina la scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte 2020 derivanti dalla dichiarazione dei redditi, vediamo di riepilogare i soggetti che rimangono comunque obbligati ad adempiere al versamento entro la scadenza originaria del 30.11.2020, e coloro che invece potranno fruire della proroga al 30.04.2021, prevista dapprima dal “Decreto Agosto” e da ultimo dal “Decreto Ristori bis”.
SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLA PROROGA AL 30.04.2021
Proroga al 30 aprile 2021 prevista dal “Decreto Ristori bis”
L’art. 6 del DL Ristori bis ha differito al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i contribuenti solari, è il 2020), per tutti i soggetti ISA dei settori economici individuati nell’Allegato 1 e Allegato 2 del decreto “Ristori-bis” (DL n. 149/2020), con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti in “zona arancione”, indipendentemente dal calo del fatturato o dei corrispettivi.
Soggetti interessati dalla proroga
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e Allegato 2 del decreto Ristori bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Rossa), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, ovvero
i soggetti esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Zona Arancione) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi articoli 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto.
Proroga al 30 aprile 2021 prevista dal “Decreto Agosto”
Stesso differimento al 30 aprile 2021 era già stato riconosciuto dall’art. 98 del decreto di Agosto, ma solo ai contribuenti con calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, vedi l’articolo Forfettari e contribuenti Isa: slitta l’acconto di novembre se c’è il calo del fatturato.
In questo caso la proroga riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice attualmente 5.164.569 euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale disposizione si applica anche in relazione a coloro che:
- adottano il cosiddetto regime fiscale di vantaggio, (art.27, comma 1, del Dl n. 98/2011)
- applicano il regime forfetario (art 1, commi da 54 a 89 Legge n. 190/2014)
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir)
In conclusione i soggetti ISA o assimilati:
potranno versare il secondo acconto delle imposte 2020 entro il 30 aprile 2021:
- se hanno subito un calo di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 di almeno il 33%, ovunque eserciti l’attività;
- nel caso in cui non abbiano subito un calo di fatturato, ma:
- rientrano tra uno dei codici ATECO elencati nell’allegato 1 o 2 al DL Ristori bis e hanno domicilio fiscale o sede operativa in una regione rientrante nella zona rossa;
- oppure esercitano l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione rientrante nella zona arancione;
dovranno invece versare entro il 30 novembre 2020:
- se non hanno subito una diminuzione del fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 di almeno il 33%, e:
- hanno domicilio fiscale o sede in una regione rientrante nella zona gialla;
- hanno domicilio fiscale o sede in una regione rientrante nella zona rossa ma non rientrano tra i codici ATECO di cui all’allegato 1 e 2 al DL Ristori bis;
- hanno domicilio fiscale o sede in una regione rientrante nella zona arancione e non esercitano l’attività di gestione di ristoranti.
Ricordiamo che il versamento degli acconti Irpef – Irap per i soggetti cui si applicano gli ISA e per i soci partecipanti a società soggette ad ISA, è previsto che avvenga in misura pari al 100% dell’imposta, suddiviso in due rate, ognuna pari al 50% dell’imposta dovuta relativamente all’anno precedente (così come previsto dall’art. 58 del decreto 124/2019).