Stanziati nuovi fondi per il Reddito di libertà 2025
Previdenza - 6 Mar 2025
Il reddito di libertà è una misura a favore delle donne vittime di violenza istituito dal decreto Rilancio 2020. Prevede un contributo economico mensile erogato dall’INPS alle donne ospiti di centri di violenza per favorire l’uscita e un nuovo inizio in autonomia all’esterno. Il contributo intende infatti aiutare nelle spese di affitto, oltre che nelle spese necessarie per la vita quotidiana e per la scuola dei figli eventualmente presenti.
Importo e cumulabilità Reddito di libertà 2025
L’importo è pari a euro 500 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità e ha l’obiettivo di garantire una maggiore autonomia nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza anche di fuori dei centri di protezione. Il Reddito di libertà è destinato in particolare a:
- riacquisto di una autonomia personale ( spese di affitto per un alloggio autonomo, per l’uscita dal Centro antiviolenza );
- spese per il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.
Va sottolineato che il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l’assegno di inclusione , NASPI e altre misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni l’Inps può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento Attenzione il DPCM 2024 specifica la richiesta può essere effettuata una sola volta da ogni donna interessata.
Requisiti e domande
Sono destinatarie del reddito di liberta le donne vittime di violenza e accolte nei centri riconosciuti dalle Regioni residenti in Italia
con cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria con permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Il Dpcm 2024 precisa che Il reddito di libertà è riconosciuto, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l’emancipazione economica. La condizione di povertà, legata ad uno stato di bisogno straordinario o urgente, è dichiarata dal servizio sociale professionale.
Presentazione delle domande
Si prevede che stante la rideterminazione della misura del reddito di libertà le domande presentate all’INPS in precedenza e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del decreto, conservano priorità, a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di comprovare l’attuale sussistenza dei requisiti.
Le domande ripresentate saranno liquidate dall’INPS secondo l’ordine cronologico della presentazione dell’istanza originaria nei limiti delle risorse disponibili. Le domande presentate all’INPS e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del decreto e non ripresentate ai sensi del comma 1 decadono in via definitiva. Resta ferma la possibilità per l’interessata di presentare un’autonoma nuova domanda
ATTENZIONE
Il decreto precisa che decorso il termine di quarantacinque giorni è possibile la presentazione della domanda da parte di tutti coloro che siano in possesso dei requisiti. Per le modalità operative si attendono le istruzioni dall’Istituto.