Tetto contanti, come comportarsi per evitare sorprese
Fisco, primo piano - 22 Ott 2019

Una riduzione della soglia dei pagamenti in contanti da 3 mila a mille euro in tre anni e l’introduzione di pesanti sanzioni in caso di violazioni. Tra i punti fondamentali contenuti nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, la rivoluzione “cashless” del governo prevede un graduale abbassamento del tetto dei trasferimenti di contante tra privati a 1.999,99 euro per il 2020 e il 2021 e 999,99 euro per il 2022. Ma nel concreto cosa cambierà con la nuova misura?
A fare chiarezza sui nuovi divieti è il dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia che sul proprio sito istituzionale ha pubblicato le risposte ai quesiti più frequenti sulle nuove norme in materia di “Prevenzione dei Reati Finanziari”.
Prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3 mila euro – Dal momento che il divieto di trasferimento di denaro contante riguarda i flussi di denaro tra soggetti diversi, il Mef chiarisce che “non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente”. Tuttavia il Fisco nel caso di controllo antievasione potrebbe chiedere conto della provenienza dei soldi versati in banca. Inoltre dallo scorso 2 settembre, è entrato in vigore l’obbligo per banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica di inviare all’Uif (l’Unità di informazione finanziaria istituita presso Bankitalia), con cadenza mensile, le “comunicazioni oggettive” sui movimenti in contante pari o superiori a 10 mila euro eseguiti nel corso del mese solare (anche se realizzati attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a mille euro) e sui prelievi o versamenti che eccedono il limite dei 2.999,99 euro giornalieri. Dunque, pur non essendo vietate, tali operazioni verranno attentamente monitorate.
Pagamento di una somma superiore al limite di legge parte in contanti e parte in assegno – È possibile purché – spiega il Mef – “il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3 mila euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili”. Stesso discorso nel caso di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore al limite dei 3 mila euro: è possibile accettare un versamento di denaro contante a titolo di caparra purché sia inferiore alla soglia dei 3mila euro.
Pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a 3 mila euro, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno d’importo inferiore al limite di legge – Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, tale forma di pagamento è possibile in quanto – si legge nelle Faq del dipartimento del Tesoro – “non configura l’ipotesi del cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione”. In altri termini il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore a 3 mila euro, effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione. Nell’ipotesi suddetta, infatti, – per il Mef – “gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione”.
Pagamento al notaio di cambiali e assegni in denaro contante per importi pari o superiori al limite di legge – Per il notaio è possibile ricevere il pagamento di cambiali ed assegni in denaro contante per importi pari o superiori al limite di legge, potendosi considerare, in tale circostanza, il notaio quale “mandatario” dell’istituto di credito che ha richiesto l’elevazione del protesto. Ciò anche in considerazione del fatto che, di norma, tale consegna avviene presso il suddetto istituto e che viene privilegiato il pagamento in denaro contante al fine di consentire al debitore di onorare al più presto il titolo soggetto a protesto.
Pagamento di una prestazione professionale il cui costo supera la soglia di legge (ad es. trattamento ortodontico della durata di un anno) tramite singoli acconti mensili in contanti regolarmente fatturati – Per il Mef non è ravvisabile la violazione nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). Il trattamento ortodontico rientra tra quelle prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo, in tal modo, nella violazione dell’articolo 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni.
Se i nuovi limiti non ostacolano le operazioni finora citate,il Mef, spiega che si può incorrere in sanzioni qualora il trasferimento di denaro contante sia effettuato con “più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati”. Ciò che rileva ai fini del rispetto della normativa sulla limitazione del contante è, infatti, il valore complessivo dell’operazione. Ad ogni fattura corrisponde un’autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante. Frazionare un pagamento riferito ad un’operazione unitaria non vale ad escludere l’illecito sanzionato, trattandosi di una condotta elusiva del divieto di legge.
Fonte: Quifinanza.it